Cassazione Penale, Sentenza n. 8775/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contesta il rigetto, operato con ordinanza del 14/10/2021, della domanda di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) in relazione a due condanne irrevocabili subite dall'istante: una per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) fino all'11/09/2013, giudicata con sentenza del 31/03/2015, e l'altra per tentativo di estorsione con aggravante (ex art. 7 d.l. 152/1991 conv. legge 203/1991, ora art. 416-bis.1 c.p.) commessa tra maggio 2012 e novembre 2013, giudicata con sentenza del 22/02/2019. I difensori hanno dedotto violazioni di legge (artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizi di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non ha compiuto un'adeguata valutazione degli indicatori per accertare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra le fattispecie.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata per carenza argomentativa: il giudice dell'esecuzione non ha applicato i consolidati criteri decisionali (omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita ecc.) né ha spiegato in modo logico e sufficiente perché la tentata estorsione dovesse essere esclusa dal programma criminoso dell'associazione mafiosa. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, ordinando che sia applicata la disciplina relativa alla improcedibilità di partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013. Il giudice di rinvio potrà accogliere o rigettare l'istanza, ma dovrà motivare adeguatamente la decisione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della richiesta in sede esecutiva di riconoscimento della continuazione fra reati; il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso e motivare la valutazione secondo i criteri giurisprudenziali consolidati.
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; rilevante per valutare il programma criminoso del sodalizio e l'eventuale inserimento di reati fine come le estorsioni nel medesimo disegno criminoso.
art. 7 decreto-legge n. 152/1991 conv. legge n. 203/1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)
Aggravante collegata a condotte di criminalità organizzata, oggi ricondotta nell'art. 416-bis.1; richiamata per qualificare l'aggravazione contestata al reato di tentata estorsione.
art. 81 cod. pen.
Principio della continuazione: disciplina che consente di trattare distinti reati come un unico disegno criminoso se sussistono i presupposti, con effetti sul trattamento sanzionatorio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dai difensori: in particolare la violazione di legge e l'erronea o insufficiente motivazione.
art. 34, comma 1 e art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; Corte Costituzionale n. 183/2013
La Corte ha richiamato la pronuncia costituzionale che ha imposto limiti alla partecipazione del giudice che ha già pronunciato l'ordinanza impugnata al giudizio di rinvio, disponendo che il medesimo non può partecipare al nuovo giudizio dopo l'annullamento per vizi di motivazione.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. richiede che il giudice dell'esecuzione valuti, e motivi compiutamente, indicatori quali omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita per accertare un medesimo disegno criminoso.
- Una motivazione che si limiti a constatare assenze generiche (es. mancanza di omogeneità o distanza temporale) senza esaminare in modo articolato i singoli elementi probatori è insufficiente e può portare all'annullamento in sede di legittimità.
- Il semplice intervallo temporale tra l'ingresso nell'associazione e l'inizio di un reato successivo non è di per sé decisivo: occorre valutare se l'evento rientri nelle linee essenziali del programma criminoso dell'associazione.
- Nei casi in cui vi siano condanne per associazione mafiosa e per reati che possono concorrere alla realizzazione del controllo del territorio (es. estorsioni), il giudice deve considerare la possibilità che tali reati siano riconducibili agli scopi associativi, motivando esplicitamente la conclusione opposta se la ritiene non sussistente.
- Se la Corte di cassazione annulla per carenza motivazionale, il giudice di rinvio deve riesaminare la questione fornendo motivazione adeguata; inoltre, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non dovrebbe partecipare al giudizio di rinvio.
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