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Sentenza

Sentenza del 02/04/2019 n. 1942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Frodi carosello - Onere della prova - Distribuzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per il 2011. L'accertamento comprendeva, da un lato, maggiori redditi societari desunti dai movimenti bancari della socia e, dall'altro, un'indebita detrazione IVA ritenuta collegata a una frode carosello. L'Amministrazione sosteneva sia che i versamenti sui conti della socia fossero riferibili alla società, sia che la contribuente fosse consapevole del coinvolgimento in operazioni fraudolente con società cartiere.

La decisione

L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto provata, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, la natura fittizia di diverse società cedenti e la consapevolezza della contribuente, poiché essa intratteneva rapporti commerciali con numerosi soggetti caratterizzati da indici evidenti di operatività fraudolenta, quali assenza di sedi effettive o dipendenti, domiciliazioni, mancanza di documentazione contabile e anomalie societarie. È stata quindi confermata la ripresa relativa all'indebita detrazione IVA. L'appello è invece stato respinto quanto ai maggiori redditi desunti dai conti della socia, perché l'Agenzia non aveva fornito elementi, neppure presuntivi, sufficienti a dimostrare che quei versamenti fossero riferibili alla società e costituissero ricavi non dichiarati. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    La norma consente la rettifica dell'IVA sulla base di elementi e dati anche acquisiti attraverso controlli e presunzioni, purché idonei a dimostrare l'inesistenza o l'irregolarità delle operazioni fatturate.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusi l'interposizione fittizia e la consapevolezza o connivenza del cessionario nella frode carosello; il contribuente deve invece fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi e, nei casi previsti, della propria estraneità.

  • Art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione all'avviso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento. È necessario che l'autorizzazione sia materialmente mancante e che ciò abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente.

  • Cass. n. 23560/2012

    Nelle frodi carosello l'Amministrazione deve dimostrare sia l'interposizione fittizia della società cartiera sia la consapevolezza del cessionario, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee ad allertare un imprenditore onesto e mediamente esperto.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello non è sufficiente dimostrare che il cedente sia una società cartiera: l'Amministrazione deve provare anche, con elementi oggettivi e presunzioni qualificate, che il cessionario conoscesse o dovesse conoscere la frode.
  • La reiterazione di rapporti commerciali con più società caratterizzate da anomalie evidenti, come assenza di sede o dipendenti, domiciliazioni fittizie e mancanza di documentazione contabile, può dimostrare la consapevolezza del cessionario.
  • Gli indizi devono essere valutati complessivamente e devono essere tali da porre in allerta un imprenditore normalmente diligente; il semplice rapporto con un soggetto successivamente risultato irregolare non è automaticamente sufficiente.
  • I dati dei conti correnti dei soci possono essere utilizzati per accertare il reddito della società, ma l'Amministrazione deve dimostrare, anche presuntivamente, la sostanziale riferibilità dei conti o delle singole movimentazioni all'ente.
  • La mera mancata giustificazione di versamenti sui conti personali della socia non prova automaticamente che si tratti di ricavi societari non dichiarati: serve un collegamento concreto tra le movimentazioni e l'attività della società.
  • L'accertamento può essere confermato solo per le componenti della pretesa adeguatamente provate; se la prova è sufficiente per l'IVA ma non per i maggiori redditi da indagini bancarie, l'impugnazione può essere accolta parzialmente.

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