Sentenza del 02/04/2019 n. 1942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Frodi carosello - Onere della prova - Distribuzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per il 2011. L'accertamento comprendeva, da un lato, maggiori redditi societari desunti dai movimenti bancari della socia e, dall'altro, un'indebita detrazione IVA ritenuta collegata a una frode carosello. L'Amministrazione sosteneva sia che i versamenti sui conti della socia fossero riferibili alla società, sia che la contribuente fosse consapevole del coinvolgimento in operazioni fraudolente con società cartiere.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto provata, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, la natura fittizia di diverse società cedenti e la consapevolezza della contribuente, poiché essa intratteneva rapporti commerciali con numerosi soggetti caratterizzati da indici evidenti di operatività fraudolenta, quali assenza di sedi effettive o dipendenti, domiciliazioni, mancanza di documentazione contabile e anomalie societarie. È stata quindi confermata la ripresa relativa all'indebita detrazione IVA. L'appello è invece stato respinto quanto ai maggiori redditi desunti dai conti della socia, perché l'Agenzia non aveva fornito elementi, neppure presuntivi, sufficienti a dimostrare che quei versamenti fossero riferibili alla società e costituissero ricavi non dichiarati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
La norma consente la rettifica dell'IVA sulla base di elementi e dati anche acquisiti attraverso controlli e presunzioni, purché idonei a dimostrare l'inesistenza o l'irregolarità delle operazioni fatturate.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusi l'interposizione fittizia e la consapevolezza o connivenza del cessionario nella frode carosello; il contribuente deve invece fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi e, nei casi previsti, della propria estraneità.
Art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione all'avviso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento. È necessario che l'autorizzazione sia materialmente mancante e che ciò abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente.
Cass. n. 23560/2012
Nelle frodi carosello l'Amministrazione deve dimostrare sia l'interposizione fittizia della società cartiera sia la consapevolezza del cessionario, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee ad allertare un imprenditore onesto e mediamente esperto.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello non è sufficiente dimostrare che il cedente sia una società cartiera: l'Amministrazione deve provare anche, con elementi oggettivi e presunzioni qualificate, che il cessionario conoscesse o dovesse conoscere la frode.
- La reiterazione di rapporti commerciali con più società caratterizzate da anomalie evidenti, come assenza di sede o dipendenti, domiciliazioni fittizie e mancanza di documentazione contabile, può dimostrare la consapevolezza del cessionario.
- Gli indizi devono essere valutati complessivamente e devono essere tali da porre in allerta un imprenditore normalmente diligente; il semplice rapporto con un soggetto successivamente risultato irregolare non è automaticamente sufficiente.
- I dati dei conti correnti dei soci possono essere utilizzati per accertare il reddito della società, ma l'Amministrazione deve dimostrare, anche presuntivamente, la sostanziale riferibilità dei conti o delle singole movimentazioni all'ente.
- La mera mancata giustificazione di versamenti sui conti personali della socia non prova automaticamente che si tratti di ricavi societari non dichiarati: serve un collegamento concreto tra le movimentazioni e l'attività della società.
- L'accertamento può essere confermato solo per le componenti della pretesa adeguatamente provate; se la prova è sufficiente per l'IVA ma non per i maggiori redditi da indagini bancarie, l'impugnazione può essere accolta parzialmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 690 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 701 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 784 - Comm. Trib. Prov. Salerno
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →