Sentenza n. 1224/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 324/2025 del Tribunale di Rimini del 23.9.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 324/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 324/2025 del Tribunale di Rimini, divenuta definitiva, notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il decorso del termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza mediante attestazione della cancelleria e la perdurante inerzia dell'amministrazione dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la sua applicazione consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e la perdurante mancata esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento.
- In presenza dell'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, specificando l'amministrazione e gli organi tenuti a provvedere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- L'ordine di esecuzione del giudicato comprende le obbligazioni accertate nel titolo esecutivo, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte e inclusione delle spese legali liquidate nel giudizio definito e nel giudizio di ottemperanza.
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