Cassazione Penale, Sentenza n. 1763/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio di numerose fatture disposto dal P.M.: censurava la violazione dei principi di proporzionalità e pertinenzialità, lamentando l'apprensione indiscriminata di tutte le fatture emesse ed annotate da E&C (comprese quelle verso clienti non indicate nelle imputazioni provvisorie) mentre la Guardia di Finanza aveva richiesto il sequestro solo delle fatture intercorrenti tra E&C e le società consorziate. Denunciava l'assenza di una motivazione effettiva nel decreto del P.M. (ridotta alla formula "ritenuto che sia fondamentale acquisire l'originale...") e il fatto che il Tribunale non poteva integrare ex novo la motivazione omessa dal P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha confermato la legittimità del sequestro delle fatture emesse dalle società consorziate e annotate dalla E&C, in quanto adeguatamente connesse ai capi di imputazione, ma ha annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro della documentazione non riconducibile alle imputazioni provvisorie (ossia l'apprensione indistinta di tutte le fatture emesse/annotate da E&C e altre fatture non indicate nelle imputazioni), rilevando la carenza motivazionale del decreto del P.M. e l'impossibilità per il Tribunale di sopperire a tale carenza. Ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di riesame proposta dalla società; disciplina il riesame del provvedimento di sequestro
art. 324 cod. proc. pen.
comma 5 dell'art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza a cui rinviare il giudizio dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza (rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame)
d.lgs. n. 74 del 2000
artt. 2, 5, 8 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Normativa penale tributaria che ha costituito il fondamento delle imputazioni provvisorie (emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta)
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero, nel disporre un sequestro probatorio, deve motivare in modo concreto e specifico la pertinenza e la proporzionalità dei documenti rispetto alle ipotesi di reato; formule generiche come "ritenuto che sia fondamentale acquisire" sono insufficienti e rendono il provvedimento annullabile.
- Il tribunale del riesame non può supplire, nel contraddittorio camerale, alla carenza motivazionale del decreto di sequestro effettuando integrazioni di motivazione di propria iniziativa: l'onere di spiegare le esigenze probatorie spetta al P.M.
- Il sequestro di documentazione collegata ai capi di imputazione (es. fatture emesse dalle consorziate e annotate) è legittimo se ben motivato; il sequestro indiscriminato di tutta la documentazione aziendale può essere ritenuto non pertinente e sproporzionato.
- L'assenza di dati sensibili o la minore gravosità dell'onere pratico di copia non giustificano, di per sè, l'estensione di un sequestro oltre ciò che risulta correlato ai fatti contestati: la proporzionalità va valutata sulla base della rilevanza probatoria e della pertinenza.
- In situazioni analoghe, la difesa può ottenere l'annullamento (con rinvio) della parte di sequestro non adeguatamente motivata; se il P.M. ritiene necessari ulteriori atti/sequestri, deve esplicitare le ragioni nel decreto iniziale o intervenire nel riesame.
Testo integrale
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