Sentenza n. 413/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - nella parte ritenuta lesiva, dell’autorizzazione paesaggistica n. 66/2023 prot. n. 32260 del 12.5.2023, rilasciata dal Comune di Monopoli e avente ad oggetto “installazione strutture precarie e temporanee destinate ad attività connesse alla balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico intrattenimento e parcheggio”; - nonché di ogni atto alla stessa presupposto, connesso, propedeutico e/o consequenziale e, in particolare, del parere reso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, trasmesso al Comune con nota prot. n. 706-P datata 21.1.2022, nonché delle note e dei pareri resi dalla C.L.P. in data 21.10.2020 (prot. n. 56219 del 4.11.2020), 9.9.2021 (prot. n. 80465 del 17.9.2021) e 15.11.2021. Sui motivi aggiunti presentati da in data 11.7.2025 per l’annullamento: - della determina dirigenziale n. 531 del 14.4.2025, reg. settoriale n. 115/DTA1 del 14.4.2025, a firma del dirigente dell’A.O.I., affari generali e sviluppo locale, del Comune di Monopoli avente ad oggetto “Errepi Soluzioni s.r.l. – autorizzazione ex art. 28.3 del Regolamento edilizio per la installazione di strutture amovibili per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione destinate alla ricezione turistica connessa alla balneazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante), pubblico intrattenimento, piscina e parcheggio, site in Monopoli alla via Procaccia, catastalmente individuata al Fg 19, p.lle 926, 927, 928, 929 e 930. Pratica n. 07856890723-13072020-1116”; - nonché dell’autorizzazione edilizia prot. n. 22686 del 31.3.2025 e allegata al predetto A.U.F., quale parte integrante e sostanziale, anch’essa nella parte ritenuta lesiva, per come indicata nei presenti motivi aggiunti e nei limiti degli interessi fatti valere dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale relativa all’installazione di strutture amovibili connesse alla balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico intrattenimento e parcheggio, nonché i relativi pareri e, con motivi aggiunti, l’autorizzazione edilizia e il provvedimento comunale del 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, conduttrice di un terreno privato sito in Monopoli, impugnava l’autorizzazione paesaggistica e gli atti presupposti nella parte in cui subordinavano il mantenimento delle strutture amovibili alla rimozione al termine della stagione balneare. Con motivi aggiunti impugnava inoltre il successivo provvedimento comunale di autorizzazione ex art. 28.3 del regolamento edilizio e l’autorizzazione edilizia allegata. Deduceva eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà, carenza e incompletezza dell’istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 55 delle NTA del PPTR, dell’art. 45 delle NTA del PPTR, dell’art. 8, comma 5, e dell’art. 14, comma 14, della legge regionale Puglia n. 17 del 2015, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 8.3 delle NTA del PRC. Contestava inoltre la mancata considerazione di una circolare regionale, dell’ordinanza balneare regionale e di una nota dell’ufficio legislativo del MIBACT. La tesi centrale era che la normativa regionale consentisse il mantenimento per l’intero anno solare delle strutture funzionali all’attività balneare purché facilmente amovibili, e che tale amovibilità non implicasse necessariamente la stagionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la prescrizione di smontaggio annuale fosse coerente con il parere della Soprintendenza, con l’autorizzazione paesaggistica e con la disciplina urbanistica e paesaggistica comunale. L’area è soggetta a vincoli di inedificabilità e alle disposizioni del PUG adeguato al PPTR, che favoriscono interventi reversibili e stagionalmente removibili e non ammettono nuove opere edilizie permanenti nella fascia costiera interessata. Il regolamento edilizio comunale consente strutture mantenute in sito per periodi limitati, non superiori a sei mesi. L’art. 8, comma 5, della legge regionale Puglia n. 17 del 2015 attribuisce una mera facoltà di mantenimento annuale delle strutture, non un diritto incondizionato, comunque subordinato al rispetto della pianificazione comunale e delle esigenze di tutela paesaggistica. La stessa interpretazione vale per l’art. 157 della legge regionale Puglia n. 42 del 2024, che non può neutralizzare il potere prescrittivo esercitato nell’autorizzazione paesaggistica, né introdurre una deroga regionale alla disciplina statale di tutela del paesaggio. Il giudice ha distinto l’amovibilità, riferita alle caratteristiche costruttive e all’assenza di ancoraggi fissi, dalla stagionalità, riferita alla durata dell’impatto paesaggistico e alla necessità di ripristinare, nella bassa stagione, la percezione visiva della costa. Le valutazioni tecniche del Comune e della Soprintendenza sono state ritenute plausibili, adeguatamente istruite e non affette da eccesso di potere; le censure della ricorrente sono state considerate in parte sostitutive di valutazioni tecnico-discrezionali e in parte fondate su una lettura non corretta di norme attributive di una semplice facoltà. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 per ciascuna amministrazione resistente, per complessivi euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015
Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare
La disposizione attribuisce una facoltà e non impone il mantenimento annuale; l’esercizio della facoltà resta subordinato alla pianificazione urbanistica e paesaggistica e alle determinazioni poste a tutela del paesaggio.
art. 14, comma 14, l.r. Puglia n. 17/2017
La ricorrente ne deduceva la violazione, ma il giudice ha ritenuto infondate le censure complessive senza attribuire alla disposizione uno specifico effetto favorevole al mantenimento annuale.
art. 157 l.r. Puglia n. 42/2024
Le strutture connesse alla balneazione, ricomprese nei territori disciplinati dall’articolo 45 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), munite di regolare autorizzazione paesaggistica, possono rimanere installate per l’intera durata di validità dell’autorizzazione stessa, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti
La disposizione non neutralizza il potere di prescrivere lo smontaggio esercitato in sede di autorizzazione paesaggistica e non può essere interpretata come deroga regionale alla tutela paesaggistica statale.
art. 45 NTA del PPTR Puglia
Il giudice ha escluso la violazione della disposizione, ritenendo gli atti impugnati conformi al PUG comunale adeguato al PPTR.
art. 9/S, commi 9.14.1/S e 9.14.3/S, NTA del PUG di Monopoli adeguato al PPTR
Favorire gli interventi reversibili per lo svolgimento delle attività di fruizione, effettivamente removibili stagionalmente
La disciplina privilegia interventi reversibili e stagionalmente removibili e, nella fascia costiera interessata, non ammette nuove opere edilizie salvo attrezzature facilmente amovibili compatibili con gli elementi naturali e con la fruibilità della costa.
art. 28.3 del Regolamento edilizio comunale di Monopoli
Tutte le strutture devono avere caratteristiche strutturali e dimensionali […] e mantenuti in sito per periodi temporali limitati non superiore a 6 mesi
Il regolamento limita temporalmente la permanenza delle strutture e impedisce il mantenimento continuativo oltre il periodo autorizzato.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta, essendo state ritenute sufficienti le ragioni desumibili dai pareri e dagli atti richiamati per relationem.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
La competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali impedisce di interpretare una legge regionale come deroga alla tutela paesaggistica statale.
Massime di principio
- Una norma regionale che consenta il mantenimento annuale di strutture facilmente amovibili funzionali alla balneazione attribuisce una facoltà, non un diritto incondizionato, il cui esercizio resta subordinato alla pianificazione urbanistica e paesaggistica e alle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica.
- L’amovibilità della struttura, riferita alle sue caratteristiche costruttive e all’assenza di ancoraggi fissi al suolo, non coincide con la stagionalità della permanenza: anche una struttura amovibile può essere soggetta all’obbligo di smontaggio al termine della stagione balneare per garantire il ripristino della percezione paesaggistica della costa.
- La pianificazione comunale adeguata al piano paesaggistico può imporre la rimozione stagionale di strutture connesse alla balneazione, quando tale prescrizione sia coerente con i vincoli di inedificabilità, con l’esigenza di reversibilità degli interventi e con la tutela della fruibilità dei territori costieri.
- Una disposizione regionale non può essere interpretata nel senso di neutralizzare le prescrizioni adottate nell’autorizzazione paesaggistica o di introdurre una deroga alla disciplina statale di tutela del paesaggio, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione e della Soprintendenza non consente di sostituire valutazioni tecniche plausibili e adeguatamente istruite con quelle della parte privata, salvo che emergano illogicità, irragionevolezza, travisamento o altri profili di eccesso di potere.
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