Sentenza n. 11637/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di annotazione nell’area B del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emesso ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del Regolamento n. 721 del 29 luglio 2020 a conclusione del procedimento di segnalazione Fasc. Anac n. 438/2024/sd, notificato via pec in data 15 luglio 2024; ove e per quanto occorra, della comunicazione del 7 marzo 2024 con cui l''ANAC ha avviato nei confronti dell''operatore economico il procedimento di annotazione nel casellario informatico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, avente fasc. Anac n. 438/2024; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nell’area B del casellario informatico ANAC della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento, nonché la comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di San Giovanni in Persiceto aveva risolto, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto per la realizzazione di un parco archeologico, contestando all’operatore il grave ritardo nell’esecuzione e il mancato completamento, entro il termine concordato del 25 ottobre 2023, anche delle opere già iniziate, non risultate pienamente funzionali, fruibili e collaudabili. Il Comune aveva segnalato la risoluzione all’ANAC, che, dopo l’avvio del procedimento e l’acquisizione delle deduzioni dell’operatore, aveva disposto l’annotazione nel casellario informatico. Con il primo motivo il Consorzio ha dedotto violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sostenendo che l’ANAC non avesse adeguatamente valutato le proprie difese e che la notizia fosse concretamente inutile. In particolare, il ricorrente ha richiamato l’incidenza della pandemia da Covid-19, del conflitto russo-ucraino, dell’aumento dei prezzi, delle difficoltà di approvvigionamento e delle carenze della progettazione esecutiva. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti nei quali l’ANAC avrebbe archiviato segnalazioni analoghe. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 3 e 97 Cost., del principio di proporzionalità ed eccesso di potere, contestando la genericità, oscurità e incompletezza dell’annotazione, ritenuta reticente rispetto alle proprie iniziative e all’impegno profuso per una soluzione consensuale. Nel corso del giudizio il Consorzio ha anche chiesto il rinvio della trattazione in ragione di interlocuzioni transattive pendenti nel giudizio civile relativo alla risoluzione contrattuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese. Ha preliminarmente negato il rinvio richiesto, ritenendo che la proposta transattiva prodotta non risultasse, allo stato, idonea a travolgere la risoluzione per grave inadempimento o a escluderne l’imputabilità all’operatore. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ricostruito il potere dell’ANAC di annotare nel casellario le notizie utili alla verifica dei gravi illeciti professionali e dell’affidabilità degli operatori. Anche per le risoluzioni contrattuali, normalmente riconducibili a un’ipotesi tipica di annotazione, l’Autorità deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti e l’utilità concreta della notizia, senza sostituirsi al giudice civile nell’accertamento definitivo dell’inadempimento. Nel caso concreto l’ANAC aveva svolto un’istruttoria adeguata e motivato l’utilità dell’annotazione valorizzando il mancato completamento delle opere dopo numerose sospensioni e proroghe, il superamento dei termini concordati, le penali maturate e la mancata funzionalità, fruibilità e collaudabilità delle opere. Le deduzioni del Consorzio sulle cause esterne del ritardo e sulle carenze progettuali non dimostravano con evidenza immediata la manifesta infondatezza della risoluzione, né rendevano evidente l’inutilità della notizia. Tali questioni appartengono al giudice ordinario competente sulla controversia contrattuale. È stata inoltre ritenuta non fondata la censura di disparità di trattamento, poiché l’ANAC aveva evidenziato le differenze temporali e fattuali tra la vicenda in esame e gli altri casi archiviati. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto l’annotazione sufficientemente completa, poiché conteneva il riferimento alla risoluzione, alle ragioni esposte dalla stazione appaltante, alle difese dell’operatore e alla sua intenzione di impugnare l’atto. L’obbligo di completezza espositiva impone all’ANAC di dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni e dell’eventuale contenzioso, ma non richiede una riproduzione integrale delle difese. Resta fermo il dovere dell’ANAC di aggiornare l’annotazione, su istanza documentata dell’operatore, con gli estremi, l’oggetto e gli esiti del giudizio civile relativo alla risoluzione.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016
ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici [...] contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici [...] e stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili
La norma attribuisce all’ANAC il potere di individuare e annotare nel casellario le informazioni utili alla verifica dei gravi illeciti professionali, dell’affidabilità degli operatori e degli altri fini previsti dalla disposizione.
art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico n. 721 del 29 luglio 2020
le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio
La sezione B del casellario comprende, tra l’altro, le notizie relative alle risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, anche quando siano contestate davanti al giudice.
art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016
Costituisce la base normativa della risoluzione del contratto d’appalto disposta dal Comune per grave inadempimento dell’operatore economico; la legittimità e l’imputabilità della risoluzione spettano al giudice competente sulla controversia contrattuale e non sono definite dall’ANAC nel procedimento di annotazione.
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016
È richiamato quale parametro rispetto al quale le informazioni del casellario possono essere utilizzate per la verifica dei gravi illeciti professionali e dell’affidabilità dell’operatore economico.
art. 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico
Impone l’aggiornamento dell’annotazione quando l’operatore presenti un’istanza documentata relativa al giudizio instaurato sui fatti annotati, compresi gli estremi, l’oggetto e gli esiti del giudizio.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di motivazione, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, ma il TAR non ravvisa violazioni nel provvedimento ANAC.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel casellario informatico, l’ANAC deve verificare sia la pertinenza della notizia rispetto alle finalità del casellario sia la sua utilità concreta quale possibile indice dell’affidabilità dell’operatore economico; la motivazione non può ridursi alla mera affermazione astratta della rilevanza della notizia.
- Quando l’annotazione riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l’obbligo di motivazione sull’utilità della notizia è alleggerito dalla tipizzazione legislativa e regolamentare della fattispecie, ma l’ANAC deve comunque escludere che la notizia sia concretamente inutile per le stazioni appaltanti.
- L’ANAC, nell’esercizio del potere di annotazione, deve svolgere una verifica sommaria della non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, ma non può sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento, dell’imputabilità della risoluzione o della legittimità del provvedimento risolutorio.
- La manifesta infondatezza della segnalazione, tale da imporne l’archiviazione, ricorre solo quando l’illegittimità della risoluzione o la non imputabilità dell’inadempimento all’operatore emergano immediatamente, mediante un uso abnorme del potere o prove pronte e liquide; non è sufficiente la mera prospettazione di circostanze controverse quali difficoltà economiche, carenze progettuali o eventi eccezionali.
- L’annotazione deve rispettare un onere di completezza espositiva, dando sinteticamente conto della diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall’operatore e dell’eventuale contenzioso, senza che sia necessaria la riproduzione integrale delle difese; l’ANAC deve inoltre aggiornare l’annotazione, su istanza documentata, con gli estremi e gli esiti del giudizio relativo ai fatti annotati.
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