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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34847/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna confermata in Appello, deducendo molteplici vizi: per Fatma Ben Rahal la mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) nonostante un ruolo ritenuto marginale; per Dhia Abidi e Mohamed Ali El Abidi contestazioni sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche (artt.62-bis, 132, 133 c.p.); per Badr Eddine Jamal censura dell'insufficienza probatoria, mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve (art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990), diniego delle attenuanti e contestazione dell'aumento per continuazione; per Jamel Trabelsi analoghe censure sulla non applicazione dell'ipotesi lieve e sulle pene/continuazione; per Christian Morvillo censure sull'utilizzabilità di intercettazioni (artt.267 e 271 c.p.p.) e sul mancato riconoscimento della continuazione esterna. In sostanza i ricorsi sollevano questioni di merito probatorio, di interpretazione e applicazione delle attenuanti, e di regolarità delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi o manifestamente infondati o genericamente proposti, confermando la valutazione di merito della Corte d'appello circa responsabilità, ruolo dei singoli imputati, insussistenza dell'ipotesi lieve e legittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio e dell'aumento per continuazione. Quanto alla questione delle intercettazioni, la Corte ha rilevato che la censura è stata sollevata in termini generici in cassazione e/o non adeguatamente documentata, con richiamo al principio per cui questioni già tacitamente accettate in appello o non adeguatamente dedotte risultano inammissibili in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante della minima partecipazione richiede un ruolo del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto al reato complessivo; non è sufficiente una minore efficacia rispetto agli altri concorrenti.

  • artt. 110, 81 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato (110) e alle norme sulla continuazione (81) come quadro generale per la responsabilità e la determinazione della pena.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sul traffico di stupefacenti: il giudizio sull'ipotesi lieve (comma 5) richiede valutazione complessiva di quantità, modalità, continuità e organizzazione; la Corte d'appello ha escluso l'ipotesi lieve per elementi indicativi di spaccio organizzato e continuità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato il diniego con la personalità negativa, precedenti specifici e persistenza nell'attività illecita.

  • art. 132 cod. pen.

    Disposizioni sulla determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità motivata nel discostarsi dal minimo edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sul punto.

  • artt. 267 e 271 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e sulla loro utilizzabilità; la Cassazione ha richiamato l'onere della parte di indicare specificamente i vizi e produrre gli atti in cassazione se si deduce l'inutilizzabilità.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiama esigenze di precisione dell'imputazione e della motivazione: la Corte ha ritenuto generiche alcune censure sulla contestazione e sui suoi limiti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: censure che si limitano a chiedere rivalutazione delle prove senza evidenziare errori di diritto sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • Per ottenere l'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) è necessario dimostrare un contributo realmente marginale e trascurabile rispetto al reato complessivo; la mera minore incidenza rispetto ad altri concorrenti non basta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il discostamento dal minimo edittale sono legittimi se il giudice di merito fornisce motivazione adeguata sulla personalità del reo, i precedenti e la persistenza dell'attività illecita; la discrezionalità motivata è difficile da ribaltare in cassazione.
  • La qualificazione dell'ipotesi lieve ex art.73 d.P.R. 309/1990 dipende da una valutazione complessiva di continuità, organizzazione, tipologia e quantitativi; presenza di elementi indicativi di traffico organizzato esclude l'ipotesi lieve.
  • Le questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni devono essere dedotte con precisione già in sede di merito e corredate degli atti necessari; in cassazione la genericità o la mancata produzione documentale rende il motivo inammissibile.
  • Quando si impugna la determinazione dell'aumento per continuazione, occorre contestare specificamente i presupposti fattuali e giuridici del cumulo e dell'incremento; contestazioni generiche sul numero delle cessioni o sulla proporzione dell'aumento sono difficilmente accoglibili in cassazione.

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