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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia -del provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Calabria – Divisione Polizia Anticrimine, prot.-OMISSIS- del 6.11.2025, notificato il 13.11.2025, con cui è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) della durata di anni uno, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/1989; -nonché di tutti gli atti presupposti, prodromici e consequenziali, e tra essi – oltre a quelli eventualmente non conosciuti – in particolare: -la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 ss. della L. 241/1990, prot.-OMISSIS- del 3.9.2025, con la quale la Questura informava l’odierno ricorrente dell’attivazione del procedimento volto all’irrogazione della misura di prevenzione; -ogni altro atto antecedente, concomitante o successivo, comunque connesso, anche non conosciuto, che abbia contribuito alla formazione della volontà amministrativa oggetto del presente giudizio.

Giustizia amministrativa202500694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO della durata di un anno adottato dal Questore di Reggio Calabria in relazione a condotte aggressive rivolte nei confronti dell'arbitro durante una gara di calcio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che erano stati dedotti, tra gli altri, profili relativi alla sproporzione della misura. La vicenda riguardava un calciatore espulso dall'arbitro che, dopo avere pronunciato nei suoi confronti la frase "ti mangio il cuore", lo aveva inseguito finché non era stato bloccato dagli altri calciatori; l'episodio aveva determinato un'interruzione della gara di circa dieci minuti e la segnalazione alle Forze dell'Ordine.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il comportamento, non contestato dal ricorrente, trascendesse la fisiologica dialettica agonistica e non fosse riducibile a un mero diverbio verbale, risultando prima facie idoneo a giustificare il DASPO. Ha inoltre ritenuto immune da vizi di proporzionalità la durata di un anno, coincidente con il minimo legale. Quanto al periculum, non è emerso che il ricorrente svolgesse attività professionistica; gli eventuali pregiudizi patrimoniali connessi al mancato percepimento di emolumenti dilettantistici sono stati ritenuti tutelabili per equivalente. Nel bilanciamento degli interessi è quindi prevalso l'interesse all'ordine pubblico sotteso alla misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    La misura del DASPO è stata ritenuta prima facie giustificabile da una condotta aggressiva e minacciosa tenuta da un calciatore nei confronti dell'arbitro durante una manifestazione sportiva.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e il rigetto della domanda cautelare.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata insieme al DASPO.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare contro un DASPO, una condotta aggressiva e minacciosa di un partecipante a una competizione sportiva nei confronti dell'arbitro, accompagnata dall'inseguimento fisico e tale da provocare l'interruzione della gara e l'intervento delle Forze dell'Ordine, può eccedere la fisiologica dialettica agonistica e integrare, prima facie, un presupposto idoneo alla misura preventiva.
  • La durata minima legalmente prevista per il DASPO costituisce, in sede cautelare, un elemento rilevante per escludere prima facie la violazione del principio di proporzionalità, salvo specifici elementi contrari emergenti dagli atti.
  • Nel giudizio cautelare, l'assenza di prova dello svolgimento di attività sportiva professionistica e la meramente patrimoniale incidenza della misura sugli emolumenti dell'attività dilettantistica attenuano il periculum in mora, poiché il pregiudizio economico è astrattamente risarcibile per equivalente.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse all'ordine pubblico sotteso a un DASPO può prevalere sull'interesse individuale alla partecipazione alle attività sportive quando il fumus e il periculum dedotti non risultino dimostrati.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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