Sentenza n. 31/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n. 556 del 18 ottobre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno, sez. lav., n. 556 del 18 ottobre 2022, relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive e di TFR
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva l'8 novembre 2023. La sentenza civile aveva accertato il diritto della dipendente al computo dell'anzianità maturata dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, durante il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica mediante contratti co.co.co., ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, condannando il Ministero al pagamento delle differenze economiche, incluso il TFR, oltre accessori di legge. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva. Il contenuto della condanna civile era sufficientemente determinato, poiché il computo dell'anzianità e delle differenze retributive poteva essere effettuato mediante una semplice operazione matematica sulla base delle tabelle stipendiali applicabili, senza ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro. L'esecuzione richiesta non comportava quindi un'inammissibile invasione della giurisdizione civile, ma consisteva nell'adempimento di un obbligo di fare rimasto ineseguito. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione entro 90 giorni, computando l'anzianità dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 e pagando le relative differenze economiche, anche di TFR, con accessori di legge, al netto delle spettanze contributive, escluse dal giudicato per mancata evocazione dell'ente previdenziale. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega, incaricato anche degli eventuali adempimenti contabili, di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 37 l. 1034/1971
La sentenza richiama il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile anche una sentenza del giudice ordinario quando il relativo comando è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione e l'attività richiesta all'amministrazione consiste nell'adempimento di un obbligo sufficientemente determinato.
- Quando una sentenza civile individua il periodo di servizio, il trattamento economico comparabile e le voci oggetto della condanna, la liquidazione delle somme dovute può essere effettuata mediante una semplice operazione matematica sulla base delle tabelle stipendiali applicabili; il giudice dell'ottemperanza può quindi ordinare direttamente tali adempimenti senza compiere nuovi accertamenti sul rapporto sostanziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli tutti gli atti necessari, inclusi gli adempimenti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'ottemperanza deve rimanere nei limiti oggettivi del giudicato: se la sentenza esecutiva ha escluso le spettanze contributive per mancata partecipazione dell'ente previdenziale al giudizio, il pagamento ordinato in sede di ottemperanza deve essere effettuato al netto della componente contributiva.
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