Sentenza n. 831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1767/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 1767/2025, che aveva respinto il ricorso contro i risultati delle elezioni comunali e la proclamazione del candidato sindaco eletto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e candidato eletto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, candidato sindaco della lista classificatasi seconda con uno scarto di sette voti rispetto alla lista vincitrice, ha contestato le operazioni elettorali svolte in numerose sezioni. Ha dedotto l’illegittima assegnazione alla lista vincitrice di voti contenuti in schede recanti scritte, segni o modalità anomale, asseritamente idonei a rendere riconoscibile il voto, tra cui le diciture “Vigile”, “Mario Vigile”, “Thor”, “Radames”, “razza”, nomi estranei alle liste, ripetizioni di nominativi, segni particolarmente marcati, disegni, scritte in lingua straniera e schede contenenti santini o biglietti. Ha inoltre contestato l’illegittimo annullamento di voti espressi in favore della propria lista, lamentando disparità di trattamento tra sezioni per fattispecie analoghe, errori e omissioni nella compilazione dei verbali sezionali e mancata indicazione analitica delle schede nulle. Ha sostenuto che le dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti di lista costituissero principio di prova sufficiente per disporre la verificazione delle schede e che, considerato lo scarto di sette voti, fosse superata la prova di resistenza o comunque sussistesse interesse alla riedizione dello scrutinio. Ha dedotto anche la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per avere il TAR fondato il rigetto sull’inattendibilità delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista senza previo contraddittorio. Con ulteriore motivo ha denunciato la presenza reiterata del candidato proclamato eletto nei seggi e l’esposizione del simbolo della lista, qualificandole come propaganda elettorale vietata e violazione degli obblighi dei presidenti di seggio. Ha infine censurato il rigetto delle istanze istruttorie, dell’ordine di esibizione documentale e della domanda di accesso alle tabelle di scrutinio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello principale e confermato integralmente la sentenza del TAR Veneto; ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale subordinato del Comune. Il Collegio ha ribadito che la nullità per segno di riconoscimento richiede una valutazione concreta dell’anomalia della scheda: il voto è nullo solo quando scritture o segni, eccedenti le modalità normali di espressione, rendano inoppugnabile o comunque univoca la volontà di far riconoscere il suffragio, mentre prevale il principio del favor voti quando la volontà dell’elettore sia comunque desumibile in modo univoco e l’anomalia abbia una ragionevole spiegazione alternativa. Ha ritenuto corretto il TAR nel qualificare come esplorative le richieste di verificazione e di acquisizione documentale, poiché le dichiarazioni dei rappresentanti di lista non ricostruivano con sufficiente precisione le irregolarità, le singole schede, l’attribuzione dei voti e le modalità delle operazioni di scrutinio. Nel contenzioso elettorale il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova attendibile e circostanziato; la minore rigidità dell’onere probatorio non consente di ottenere un riesame generalizzato delle schede. È stata inoltre confermata l’applicazione della prova di resistenza: l’annullamento delle operazioni non può essere disposto se le irregolarità dedotte non sono idonee a modificare sostanzialmente il risultato elettorale. Le omissioni o gli errori nelle verbalizzazioni dei seggi sono state qualificati come mere irregolarità, non invalidanti in assenza di incidenza sulla formazione libera della volontà elettorale. Non è stata ravvisata violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione della genericità e dell’insufficienza probatoria delle censure era stata oggetto del contraddittorio. Il Collegio ha escluso anche l’omessa pronuncia del TAR, ravvisando, ove necessario, un rigetto implicito delle questioni incompatibile con l’impostazione decisoria adottata. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 267/2000
Disciplina l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il risultato elettorale deve essere valutato anche alla luce dello scarto di voti e dell’eventuale prova di resistenza.
art. 64, comma 2, n. 2, d.P.R. 570/1960
Sono nulli i voti contenuti in schede: […] che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
La nullità richiede un’anomalia eccedente le modalità normali di espressione del voto, valutata caso per caso, che sia univocamente riconducibile alla volontà di rendere riconoscibile il suffragio; in caso contrario opera il favor voti.
art. 57 d.P.R. 570/1960
Richiamato nel quadro della disciplina delle modalità di espressione e valutazione dei voti e delle preferenze nelle elezioni comunali.
artt. 37, 38 e 46 d.P.R. 570/1960
Richiamati dall’appellante in relazione ai compiti dei presidenti di seggio e alla regolarità delle operazioni elettorali; le relative censure sono state respinte per genericità e insufficienza del principio di prova.
art. 9 l. 212/1956
Richiamato in relazione al divieto di propaganda elettorale nelle immediate vicinanze dei seggi; la relativa violazione non è stata ritenuta dimostrata come vizio incidente sul risultato elettorale.
art. 29 l. 81/1993
Richiamato dall’appellante per il divieto di propaganda durante le operazioni elettorali; la censura è stata respinta per mancanza di prova di un’effettiva alterazione della libertà di voto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Non è stato violato: il TAR non ha deciso sulla base di una questione nuova e imprevedibile, poiché genericità delle censure e insufficienza probatoria erano state oggetto del contraddittorio.
art. 66 c.p.a.
La verificazione nel giudizio elettorale presuppone un principio di prova plausibile e circostanziato e non può essere utilizzata per un riesame esplorativo generalizzato delle schede.
art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone al ricorrente di indicare i fatti costitutivi della pretesa e di fornire elementi sufficienti a sostenere le contestazioni elettorali.
art. 64, comma 1, c.p.a.
È richiamato insieme all’art. 40 c.p.a. per fondare l’onere probatorio del ricorrente nel giudizio elettorale.
art. 112 c.p.c.
Applicabile al processo amministrativo, consente di dedurre l’omessa pronuncia; il vizio sussiste solo quando il giudice abbia completamente omesso di decidere un punto controverso, non quando la decisione risulti implicitamente dalla motivazione complessiva.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, la nullità del voto per segno di riconoscimento ricorre solo quando la scrittura o il segno costituisca un’anomalia eccedente le normali modalità di espressione e sia, secondo una valutazione concreta, univocamente riconducibile alla volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il proprio suffragio; se la volontà elettorale è desumibile in modo univoco e l’anomalia ammette una ragionevole spiegazione alternativa, il voto deve essere conservato in applicazione del favor voti.
- Il ricorrente elettorale deve fornire almeno un principio di prova attendibile, plausibile e circostanziato, indicando le specifiche schede o operazioni contestate, l’irregolarità dedotta e l’incidenza sul risultato; dichiarazioni generiche, congetturali o non sufficientemente riferite alle concrete modalità dello scrutinio non legittimano la verificazione e rendono esplorativa la domanda istruttoria.
- La minore rigidità dell’onere probatorio propria del contenzioso elettorale non consente al ricorrente di ottenere un riesame generalizzato delle schede mediante i poteri istruttori officiosi del giudice: gli elementi indiziari devono comunque possedere attendibilità sufficiente a delimitare l’oggetto dell’acquisizione e a rendere plausibile la specifica irregolarità denunciata.
- La prova di resistenza impedisce l’annullamento delle operazioni elettorali quando le irregolarità dedotte, anche se accertate, non siano idonee a modificare sostanzialmente il risultato o i rapporti di forza tra i candidati e le liste.
- Le omissioni o gli errori nella verbalizzazione delle operazioni di seggio costituiscono mere irregolarità quando non impediscano di ricostruire la volontà degli elettori e non incidano sulla regolarità della formazione o sulla libertà del voto.
- Nel giudizio amministrativo non ricorre omessa pronuncia quando la domanda o la censura non esaminata espressamente risulti incompatibile con la soluzione decisoria adottata, potendosi configurare un rigetto implicito desumibile dalla motivazione complessiva.
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