Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 652/2023 in data 24 ottobre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di € 3.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 652/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione il 25 ottobre 2023 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del 30 dicembre 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo nominale di € 3.500,00. Il ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della decisione, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti e non hanno contestato l'inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo. La mancata esecuzione del giudicato è risultata documentalmente comprovata e non contestata dall'Amministrazione. Il giudice ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali era decorso dalla notificazione della sentenza, rendendo esperibile il rimedio dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria della pronuncia non vi abbia adempiuto.
  • La notificazione della pronuncia all'amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono, nei confronti delle amministrazioni statali, presupposti rilevanti per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell'inadempimento, consentono al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione degli adempimenti imposti dalla pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.