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Sentenza

Sentenza n. 1685/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1539/2025, emessa da questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Catania, in data 12 maggio 2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1539/2025, passata in giudicato, che imponeva al Comune, alternativamente, la restituzione del bene previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno, oppure l'acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o mediante altra forma legittima, oltre al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha agito in ottemperanza deducendo la totale inerzia del Comune di Patti, rimasto inadempiente nonostante la notificazione della sentenza n. 1539/2025 e il decorso del termine di sessanta giorni assegnato dal giudice per l'adempimento. Il Comune non aveva adottato alcuna determinazione in ordine alla restituzione o all'acquisizione del bene, né aveva provveduto al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione della decisione in forma esecutiva del 12 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza passata in giudicato non risultava eseguita e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Ha ordinato al Comune di Patti di dare esecuzione alla sentenza n. 1539/2025 entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato, senza oneri economici, il Segretario generale del Comune quale commissario ad acta, con termine ulteriore di novanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il commissario, o il delegato, dovrà comunicare tempestivamente l'insediamento alla segreteria della Sezione. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La sentenza oggetto di ottemperanza aveva previsto, quale alternativa alla restituzione del bene occupato e al risarcimento del danno, l'acquisizione del bene da parte dell'amministrazione ai sensi di tale disposizione o mediante altra forma legittima.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza; nel caso concreto il termine risultava scaduto.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore fonte modificativa del regime del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non dà esecuzione a una sentenza passata in giudicato entro il termine fissato dal giudice, omettendo sia gli atti necessari alla restituzione o all'acquisizione del bene sia il pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva; verificato tale decorso e persistendo l'inadempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione della decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel Segretario generale dell'ente inadempiente, per l'adozione sostitutiva degli atti necessari entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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