Sentenza n. 9477/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – del permesso di costruire n. 391/2010 (prot. n. 39665) con cui Roma Capitale ha autorizzato i lavori di completamento del villino bifamiliare sito in Roma, Via Pittarelli snc – “Consorzio Giardini del Pescaccio”, comparto Z6, lotto 45, depositato nel giudizio r.g. n. 16006/2023, in data 10 marzo 2024; – della d.d. n. 1507/2009 del Dipartimento IX VI U.O., non conosciuta dalla ricorrente; – della nota prot. n. 27234 del 27 aprile 2010 sui nuovi tipi, non conosciuta dalla ricorrente; – della proposta del Responsabile tecnico del procedimento, non conosciuta dalla ricorrente; – per quanto occorrer possa, del permesso di costruire n. 1075 del 10 dicembre 2008, non conosciuto dalla ricorrente; – nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “A.R.Im,” s.r.l. il 5.11.2024: Per l’annullamento, – del permesso di costruire n. 1075 del 10 dicembre 2008, con cui Roma Capitale ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di realizzazione del villino bifamiliare sito in Roma, Via Pittarelli snc – “Consorzio Giardini del Pescaccio”, comparto Z6, lotto 45, depositato in giudizio connesso in data 6 settembre 2024 e già gravato con il ricorso principale; – della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico – prot. Dip. X n. QL 27783 del 30 ottobre 2008, non conosciuta da parte ricorrente e – se esistente – del relativo atto d’assenso comunque denominato; –della perizia giurata relativa al rispetto delle disposizioni contenute nella Del. C.C. n. 48/2006 – prot. Dip. IX n. 74426 del 6 novembre 2008; –della D.D. del Dipartimento IX, n. 33 del 7 aprile 2000 relativa allo sblocco delle opere in cemento armato, nonché dei nuovi tipi prot. Dip. IX n. 39662 del 12 giungo 2008; – della motivata proposta del responsabile tecnico del procedimento, incognita dalla ricorrente; – nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “A.R.Im” s.r.l. il 29.7.2025: Per l’annullamento – del permesso di costruire n. 391/2010 (prot. n. 39665) con cui Roma Capitale ha auto-rizzato i lavori di completamento del villino bifamiliare sito in Roma, Via Pittarelli snc – “Consorzio Giardini del Pescaccio”, comparto Z6, lotto 45, depositato nel giudizio r.g. n. 16006/2023, in data 10 marzo 2024, del permesso di costruire n. 1075 del 10 dicembre 2008 e relativi elaborati, parte dei quali sono stati conosciuti all’esito di accesso agli atti in data 10.06.2025; – della d.d. n. 1507/2009 del Dipartimento IX VI U.O., non conosciuta dalla ricorrente; – della nota prot. n. 27234 del 27 aprile 2010 sui nuovi tipi; – della proposta del responsabile tecnico del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permessi di costruire relativi alla realizzazione e al completamento di un villino bifamiliare, nonché atti presupposti concernenti la valutazione previsionale del clima acustico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire del 2010 e, con motivi aggiunti, il permesso del 2008 e gli atti presupposti, sostenendo che l’edificazione del villino bifamiliare, situato in prossimità del parco acquatico gestito dalla società, fosse stata autorizzata senza un’adeguata valutazione previsionale del clima acustico. Sono state dedotte la violazione dell’art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995, dell’art. 19 della legge regionale n. 18/2001 e delle disposizioni del regolamento comunale sul rumore ambientale, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, carenza e incompletezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e violazione del vincolo istruttorio. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la valutazione acustica fosse stata effettuata quando il parco era chiuso e che la documentazione progettuale non rappresentasse adeguatamente la consistenza delle attrazioni già esistenti. Le controparti hanno eccepito l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse. In udienza la ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio per acquisire ulteriore documentazione relativa all’agibilità dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio della trattazione in pubblica udienza solo in casi eccezionali e che la documentazione sull’agibilità non avrebbe inciso su un thema decidendum già maturo per la decisione, essendo decisiva un’eccezione pregiudiziale di rito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il Collegio ha applicato l’art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui il termine per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto lesivo. In materia edilizia, ha distinto tra contestazione dell’an dell’edificazione, per la quale il termine decorre dall’inizio dei lavori, e contestazione del quomodo, per la quale decorre dal completamento dei lavori, tenendo conto del loro grado di sviluppo. Ha inoltre chiarito che l’istanza di accesso agli atti non produce automaticamente un effetto dilatorio, potendo l’interessato proporre motivi aggiunti ove acquisisca successivamente ulteriori elementi. Nel caso concreto, i titoli erano stati rilasciati nel 2008 e nel 2010, la fine lavori era stata comunicata nel 2014 e il ricorso era stato notificato e depositato nel maggio 2024. La ricorrente avrebbe quindi lasciato decorrere un periodo pluriennale incompatibile con la stabilità dei rapporti giuridici. La pregressa posizione del controinteressato quale amministratore delegato e consigliere della società è stata considerata ulteriore elemento idoneo a dimostrare la piena conoscibilità della consistenza e destinazione dell’immobile. Il TAR ha escluso che la sospensione del nulla osta acustico nel 2023 potesse far sorgere solo allora l’interesse a ricorrere, poiché la ricevibilità precede logicamente l’esame delle condizioni dell’azione e l’interesse avrebbe potuto sussistere già in precedenza. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Roma Capitale e del controinteressato, liquidate in 5.000 euro per ciascuno, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, legge n. 447/1995
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione quale fonte dell’obbligo di valutazione previsionale del clima acustico per nuovi insediamenti residenziali prossimi a impianti sportivi e ricreativi; il giudice non ha esaminato nel merito la censura per l’irricevibilità del ricorso.
art. 19 legge regionale n. 18/2001
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina acustica regionale; la relativa violazione non è stata esaminata nel merito.
art. 41, comma 2, c.p.a.
il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati ... entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza
Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, intesa come percezione della sua esistenza e degli elementi che ne rendono riconoscibile la lesività, senza necessità di conoscenza integrale del provvedimento.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione in pubblica udienza è ammesso, in linea di principio, solo in casi eccezionali, da valutare anche alla luce dell’esigenza di ragionevole durata del processo.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato irricevibile quando è proposto tardivamente rispetto al termine decadenziale per l’impugnazione.
art. 17 d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021
Richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
art. 7 d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La piena conoscenza dell’atto amministrativo lesivo, ai fini della decorrenza del termine per l’azione di annullamento, non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi che rendono riconoscibile l’attualità della lesione e dell’interesse a ricorrere.
- In materia edilizia, quando si contesta l’an dell’edificazione, il termine per impugnare decorre dall’inizio dei lavori; quando si contestano il quomodo, la consistenza, le dimensioni, le distanze o la destinazione dell’opera, il termine decorre dal completamento dei lavori, tenendo conto del loro grado di sviluppo.
- La presentazione di un’istanza di accesso agli atti non determina automaticamente la sospensione o la dilazione del termine per impugnare un titolo edilizio; l’eventuale incompletezza della conoscenza può essere fronteggiata mediante tempestiva proposizione del ricorso e successivi motivi aggiunti.
- La valutazione della tempestività dell’impugnazione precede logicamente l’esame della legittimazione e dell’interesse a ricorrere: la sopravvenuta emersione di un pregiudizio non consente di riaprire il termine decadenziale per impugnare un titolo già conosciuto o conoscibile da tempo.
- Il rinvio della trattazione in pubblica udienza è ammesso soltanto in casi eccezionali; la richiesta deve essere valutata in rapporto alla concreta rilevanza dell’attività istruttoria sollecitata e all’esigenza di definire il giudizio entro un termine ragionevole.
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