Sentenza n. 1248/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Agrigento, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore cessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, quale cessionaria del credito originariamente vantato da un’impresa fornitrice di energia, ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 789/2017, divenuto esecutivo per mancata opposizione e recante la condanna del Comune al pagamento di euro 736.976,41, oltre interessi moratori e spese. Il titolo esecutivo è stato notificato al Comune il 29 aprile 2024 e, decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il Comune non aveva provveduto al pagamento integrale. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha documentato il pagamento di euro 328.916,00, corrispondente al 50% dell’importo ammesso alla massa passiva dell’Organismo straordinario di liquidazione, sostenendo che la parte residua fosse stata ricondotta alla gestione ordinaria e accantonata nel risultato di amministrazione. La ricorrente ha insistito per l’esecuzione integrale del titolo, con nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penalità di mora. Il giudizio ha inoltre riguardato la rilevanza della procedura di dissesto: il Comune ha richiamato l’ammissione del credito alla massa passiva e la liquidazione parziale operata dall’OSL; il Tribunale ha dovuto verificare se tali circostanze impedissero l’ottemperanza dopo la chiusura della gestione liquidatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., è idoneo a fondare l’azione di ottemperanza. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: definitività del titolo, notifica in forma esecutiva e inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai 328.916,00 euro pagati in corso di causa. Per la parte residua ha ritenuto persistente l’inottemperanza, osservando che la procedura di dissesto non estingue i crediti rimasti insoddisfatti e che, dopo l’approvazione del rendiconto finale dell’OSL e la cessazione della gestione liquidatoria, la posizione residua torna nella gestione ordinaria dell’ente. La mancata adesione del creditore alla proposta transattiva dell’OSL ha escluso l’effetto satisfattivo integrale della liquidazione al 50%; il pagamento parziale ha quindi ridotto il credito, senza estinguerlo. Il riferimento del Comune a trattative bonarie sugli interessi non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di accordo perfezionato e prova del pagamento. Il Comune è stato ordinato a pagare le somme ancora dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, con facoltà di delega, per l’eventuale successivo termine di 60 giorni. È stata fissata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma residua per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza sino all’integrale pagamento. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione
Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo, ha efficacia sostanzialmente assimilabile al giudicato e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l’attuazione del titolo esecutivo, la nomina del commissario ad acta e, in presenza dei relativi presupposti, la fissazione di una penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di accertare l’inadempimento dell’amministrazione quanto alle obbligazioni pecuniarie.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto consolida il titolo e ne consente l’utilizzo nel giudizio di ottemperanza.
art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Durante la gestione del dissesto opera una temporanea paralisi delle azioni esecutive relative ai debiti anteriori al dissesto; tale limite non persiste dopo la chiusura della gestione liquidatoria.
artt. 252 ss. d.lgs. n. 267/2000
I debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto sono attratti nella gestione separata dell’OSL durante la pendenza della procedura, senza che ciò comporti l’estinzione dei crediti insoddisfatti.
art. 258 d.lgs. n. 267/2000
Nella procedura semplificata, l’effetto satisfattivo nei limiti della percentuale proposta si produce con l’adesione del creditore alla transazione; in mancanza di adesione, il creditore conserva il diritto alla soddisfazione integrale, detratto quanto già ricevuto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando l’inadempimento dell’amministrazione persista senza giustificazione idonea.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora applicabile nel giudizio di ottemperanza.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; l’adempimento parziale intervenuto in corso di causa non esclude la condanna dell’amministrazione quando il giudizio sia stato necessario per ottenere l’esecuzione della parte residua.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza, in quanto definisce la controversia con efficacia sostanzialmente assimilabile al giudicato.
- La procedura di dissesto dell’ente locale determina una temporanea sottrazione dei debiti anteriori alla gestione ordinaria e una temporanea paralisi delle azioni esecutive, ma non estingue i crediti non integralmente soddisfatti.
- Dopo l’approvazione del rendiconto finale dell’Organismo straordinario di liquidazione e la cessazione della gestione liquidatoria, i rapporti debitori residui tornano nella disponibilità dell’ente locale e possono essere fatti valere nei suoi confronti.
- Nella procedura semplificata di liquidazione del dissesto, la mancata adesione del creditore alla proposta transattiva impedisce che il pagamento parziale produca effetto satisfattivo integrale; il credito permane per la parte non pagata, detratto quanto ricevuto.
- Il mero accantonamento della somma dovuta in bilancio, il richiamo a trattative bonarie o l’indicazione di un futuro pagamento non dimostrano l’adempimento del titolo esecutivo in assenza del pagamento effettivo o di un termine certo di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inadempimento protratto dopo la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio può giustificare la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma residua.
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