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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 954 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Liti da riscossione - vizi di notifica dell'atto prodromico - art. 19, D.Lgs. n. 546/92

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato gli atti della riscossione contestando principalmente la validità della notifica dell'avviso di accertamento personale, consegnato al portiere dello stabile, e deducendo vizi relativi alla mancata o irregolare comunicazione dell'avvenuta notifica. Aveva inoltre contestato nel merito il reddito di capitale imputato per presunta distribuzione pro quota degli utili extracontabili della società a ristretta base sociale, nonché le sanzioni. L'Agenzia sosteneva invece che l'avviso fosse stato regolarmente notificato oppure, in subordine, che gli eventuali vizi fossero nullità sanate dalla successiva contestazione del merito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che la notifica tramite messo speciale fosse soggetta alla legge n. 890/1982 e che gli eventuali vizi integrassero una nullità, non un'inesistenza, sanata dal comportamento processuale del contribuente e dal raggiungimento dello scopo dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento personale non era stato impugnato entro sessanta giorni, esso era divenuto definitivo. L'impugnazione dell'atto consequenziale poteva quindi riguardare soltanto i suoi vizi propri; poiché il contribuente aveva contestato esclusivamente l'atto prodromico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in Euro 1.500, oltre contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati soltanto per vizi propri.

    Una volta notificato e non impugnato l'atto prodromico, l'atto consequenziale, come l'intimazione di pagamento, non può essere utilizzato per rimettere in discussione vizi dell'atto precedente, salvo che quest'ultimo non sia mai stato notificato.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il vizio di notifica qualificato come nullità può essere sanato quando il destinatario dimostra di avere avuto conoscenza dell'atto e lo contesta nel merito.

  • Art. 7, legge n. 890/1982

    La consegna del plico al portiere, in assenza del destinatario e delle persone abilitate, richiede il rispetto delle formalità previste, inclusa la comunicazione al destinatario mediante raccomandata. La violazione di tali formalità è stata qualificata come nullità e non come inesistenza.

  • Art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo posta; nel caso concreto la Commissione ha ritenuto applicabile, in ragione dell'intervento di un messo speciale autorizzato, la disciplina speciale della legge n. 890/1982.

  • Art. 2729 c.c.

    È stato richiamato per fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale, salva la prova contraria del socio.

  • Art. 42, D.P.R. n. 600/1973

    La sentenza distingue i requisiti di sottoscrizione degli atti impositivi da quelli degli atti processuali, ritenendo sufficiente, per l'appello dell'Amministrazione, la sottoscrizione di un funzionario appartenente all'ufficio, salvo prova contraria.

Massime di principio

  • Se l'atto prodromico è stato notificato, anche con una notifica viziata ma qualificabile come nulla, e il destinatario lo impugna o ne discute il merito, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
  • La notifica nulla non equivale necessariamente a notifica inesistente: la distinzione è decisiva perché la nullità può essere sanata, mentre l'inesistenza, in linea generale, impedisce il consolidamento dell'atto.
  • Quando l'atto prodromico diventa definitivo per mancata impugnazione entro il termine, l'atto della riscossione successivo può essere contestato soltanto per vizi propri, come errori di calcolo, mancata notifica dell'atto consequenziale o irregolarità della riscossione.
  • Nel giudizio contro l'atto consequenziale non è normalmente possibile recuperare contestazioni di merito o vizi di notifica dell'accertamento precedente, se quest'ultimo risulta notificato e non tempestivamente impugnato.
  • La contestazione della validità della notifica deve essere specifica e supportata da elementi probatori; la mera incompletezza o irregolarità della relata può non bastare a dimostrare l'inesistenza della notifica.
  • Per le società a ristretta base sociale, l'Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili proporzionalmente alla partecipazione, salvo che il socio fornisca una prova concreta contraria.

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