Sentenza n. 306/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-del 09.05.2025 emesso dal dirigente regg. Area 1 viceprefetto di Ragusa, notificato a mani il 12 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio fondato sull’accertata detenzione di 600 grammi di polvere da sparo, destinata alla ricarica di cartucce, senza denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e arbitrarietà, sostenendo che l’Amministrazione avesse valorizzato un unico episodio risalente a circa otto anni prima, senza considerare il successivo periodo di affidabilità e senza confutare puntualmente le osservazioni procedimentali. Ha inoltre dedotto la sproporzione del divieto assoluto rispetto a una mera omissione formale e l’irrilevanza penale della condotta, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione relativa all’obbligo di denuncia delle munizioni e della polvere da sparo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. Il potere previsto dall’art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva e può essere esercitato anche in assenza di condanne penali, quando sussistano circostanze idonee a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi. La detenzione non denunciata di una quantità rilevante di polvere da sparo, emersa a seguito di un controllo delle forze dell’ordine, è stata ritenuta condotta superficiale e indicativa di scarsa affidabilità, non riducibile a una mera dimenticanza o inadempienza formale. L’oblazione e la conseguente archiviazione del procedimento penale non eliminano la rilevanza amministrativa del fatto, poiché il giudizio prefettizio è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Il richiamo al precedente della Cassazione non incide sulla legittimità del provvedimento, in quanto conferma comunque la rilevanza del termine di 72 ore per consentire i controlli dell’Autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio ha escluso la sproporzione della misura e ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’Amministrazione, senza necessità di una confutazione analitica di ogni osservazione procedimentale, purché emerga la considerazione complessiva delle deduzioni dell’interessato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 38 r.d. 773/1931
chiunque detiene armi, parti essenziali di esse, munizioni o materie esplodenti deve darne denuncia entro 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità all’Autorità di pubblica sicurezza o al locale comando dei Carabinieri
L’obbligo di denuncia consente all’Autorità di pubblica sicurezza di monitorare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente; la sua violazione può rilevare anche sul piano dell’affidabilità amministrativa.
art. 39 r.d. 773/1931
Il Prefetto può vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi alle persone ritenute capaci di abusarne
Attribuisce un potere cautelare e preventivo ampiamente discrezionale, esercitabile anche senza precedenti penali o condanne, quando circostanze concrete rendano dubbia l’affidabilità del soggetto.
art. 43 r.d. 773/1931
Consente di negare o revocare le licenze di polizia in materia di armi sulla base della valutazione di buona condotta e affidabilità nel non abusare delle armi.
art. 58 r.d. 635/1940
Ribadisce, nel regolamento di esecuzione del TULPS, l’obbligo di denuncia della detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
artt. 20 e 20-bis l. 110/1975
Prevedono obblighi di custodia diligente delle armi e sanzionano l’omessa adozione delle cautele necessarie a impedirne l’impossessamento da parte di minori, incapaci o inesperti.
art. 699 c.p.
È richiamato quale fondamento del generale divieto di portare armi, rispetto al quale la detenzione e il porto autorizzati costituiscono eccezioni.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto in materia di armi.
art. 697 c.p.
La contestazione penale per detenzione abusiva e la successiva oblazione non impediscono all’Amministrazione di valorizzare autonomamente il fatto ai fini della valutazione di affidabilità.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente costituisce misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato anche in assenza di condanna penale quando circostanze concrete rendano ragionevolmente dubbia l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi.
- La detenzione non denunciata di una quantità rilevante di polvere da sparo può integrare, anche se la condotta penale sia stata oblata o il procedimento sia stato archiviato, un autonomo elemento sufficiente a fondare il giudizio amministrativo di inaffidabilità e il conseguente divieto ex art. 39 TULPS.
- L’omessa denuncia di armi, munizioni o materiale esplodente non è una mera irregolarità formale, poiché l’obbligo di denuncia costituisce lo strumento che consente all’Autorità di pubblica sicurezza di effettuare i necessari controlli sulla detenzione.
- Nell’esercizio del potere prefettizio in materia di armi, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del soggetto; il giudice amministrativo verifica l’assenza di errori, travisamenti, manifesta illogicità o sproporzione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità.
- La motivazione del provvedimento prefettizio non deve confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale dell’interessato, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emerga che le osservazioni e controdeduzioni siano state considerate nella formazione della decisione.
- L’oblazione o l’archiviazione del procedimento penale non escludono la rilevanza amministrativa del fatto ai fini della valutazione preventiva di affidabilità richiesta per la detenzione o il porto di armi.
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