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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45600/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione delle condanne confermate in appello per rapina aggravata, detenzione e porto illegali di armi, furto e ricettazione. I motivi principali: (1) vizio della motivazione e travisamento delle prove in ordine alla responsabilità (uso della Jaguar XE FV898FG, elementi indiziari tratti da GPS e tabulati, attendibilità dei testi difensivi e dell'esame dell'imputato); (2) mancata rinnovazione dell'istruttoria per escutere il teste Migliore Martino a sostegno dell'alibi; (3) vizio nel trattamento sanzionatorio (pena ritenuta eccessiva) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti (giovane età e ridotta capacità a delinquere). Sono altresì depositati motivi nuovi reiteranti le stesse doglianze.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la valutazione di doppia conformità delle sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello), per cui le motivazioni dei due gradi si integrano e ostacolano censure di merito in cassazione salvo che non venga dimostrato un travisamento macroscopico delle prove. La Corte ha richiamato la ricostruzione probatoria svolta dai giudici di merito (riscontri GPS, tabulati telefonici, comportamento dell'imputato, ritrovamento di armi e veicoli rubati con targhe clonate e l'arresto successivo con armi e giubbotto antiproiettile) e ha ritenuto generiche le censure difensive che sorvolano quei dati. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è stata ritenuta meramente esplorativa e non necessaria in appello. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute aspecifiche rispetto alla motivazione del giudice di merito, in cui la pena è stata adeguatamente motivata in relazione alla professionalità del reato, all'organizzazione e al profitto. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Usata come criterio per il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto che i giudici avessero considerato e motivato adeguatamente gli elementi rilevanti ai sensi di tale norma.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferita al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena; la Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione sufficiente.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla possibilità di chiedere l'escussione di un teste in primo grado; la Corte osserva che la difesa non aveva proceduto in primo grado se il bar fosse stato indicato come luogo dell'alibi.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare inammissibili anche i motivi nuovi depositati in cassazione, applicando il divieto di introdurre nuovi motivi che non siano ammissibili nelle forme previste.

  • Principio giurisprudenziale sulla "doppia conforme" (giurisprudenza di legittimità)

    La Corte richiama la regola consolidata per cui, se primo e secondo grado si conformano in modo omogeneo, le motivazioni dei due gradi si integrano e rendono più difficile la censura in cassazione salvo evidente e macroscopico travisamento della prova.

Massime di principio

  • Se la condanna è confermata in entrambi i gradi, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e rendono più difficile ottenere la cassazione per travisamento della prova; in cassazione bisogna dimostrare un travisamento macroscopico o lacune manifeste nella motivazione.
  • Prove tecniche e oggettive (GPS, tabulati telefonici, riscontri su veicoli, ritrovamenti materiali) assumono forte valore indiziario e possono neutralizzare prove difensive testimoniali generiche o contraddittorie.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello deve essere motivata come non meramente esplorativa e correlata a lacune logiche o a punti decisivi non valutati: altrimenti il giudice d'appello può legittimamente rifiutarla.
  • La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito se sostenuti da specifica motivazione riferita agli articoli 132 e 133 c.p.; la cassazione non sostituisce la valutazione del merito salvo vizio motivazionale evidente.
  • Motivi nuovi depositati in cassazione sono spesso inammissibili salvo che rientrino nelle eccezioni previste dall'ordinamento; è preferibile sollevare tutte le questioni già nei gradi di merito.

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