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Sentenza

Sentenza del 31/01/2023 n. 1380 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento (tre cartelle per presunti mancati versamenti IRPEF e IVA, complessivi euro 823.882,99) per mancata notifica degli atti; eccezione di incompetenza territoriale (Contestazione in base agli artt. 12-24-46 DPR 602/1973), prescrizione (soggetta a termine quinquennale per prestazioni periodiche), decadenza per mancata osservanza dell'art. 25 DPR 602/1973, omissione indicazione tasso interessi e illegittimità di sanzioni e compensi, carenza di sottoscrizione dirigenziale dell'atto (art. 42 DPR 600/1973), difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000) e omessa notifica dell'avviso bonario (art. 6, comma 5, L. 212/2000).

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva la portata del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 (introdotto dal D.L. 146/2021) interpretato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26283/2022: l'estratto di ruolo è in linea di massima non impugnabile e il ricorrente può impugnare direttamente ruolo/cartella non notificata solo dimostrando un concreto pregiudizio rientrante nei casi tassativi indicati (pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto, alla riscossione di somme dovute da PA o alla perdita di benefici nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni). Le Sezioni Unite hanno stabilito inoltre che la disposizione si applica ai processi pendenti; tuttavia il ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio né chiesto la rimessione in termini per provarlo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono compensate perché il ricorso è stato proposto prima della pronuncia delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • DPR 602/1973, art. 12

    La norma (come novellata dal D.L. 146/2021 e dalla legge di conversione) ricognisce la natura dell'estratto di ruolo e, con il nuovo comma 4-bis, limita l'impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo salvo i casi tassativi in cui il contribuente dimostri un concreto pregiudizio.

  • D.L. 21/10/2021 n. 146 (art. 3-bis) / legge di conversione 17/12/2021 n. 215

    Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 DPR 602/1973 stabilendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo le eccezioni tassative (pregiudizi specifici). La disposizione è stata considerata dalle Sezioni Unite applicabile anche ai processi pendenti.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 26283/2022

    sentenza n. 26283/2022 pubblicata il 6.9.2022

    Ha chiarito che il nuovo comma 4-bis si applica ai processi pendenti; l'interesse all'azione è condizionato alla prova del pregiudizio specifico (appalti, riscossione da PA, perdita di benefici); il debitore può ottenere la rimessione in termini se il pregiudizio era già insorto prima del deposito del ricorso.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 21

    Riferimento al termine di impugnazione (prescrizione dei termini processuali); ADER ha eccepito tardività dell'opposizione se le cartelle fossero state regolarmente notificate.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 14

    Prevede l'integrazione del contraddittorio; ADER ha chiesto integrazione o chiamata in causa dell'ente impositore per censure che riguardano l'atto impositivo.

  • DPR 602/1973, art. 25

    Norma che impone al concessionario l'onere di notificare la cartella di pagamento prima di attività di riscossione: il ricorrente ha invocato la decadenza per mancata notifica, ma il giudice ha ritenuto prevalente la disciplina di non impugnabilità dell'estratto salve le eccezioni tassative.

  • DPR 602/1973, art. 26

    Norme sulla notifica e modalità; ADER ha prodotto documentazione sulla regolare notificazione (posta, pec, affissione e invio raccomandata).

  • L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 5

    Riguarda l'obbligo di comunicazioni e avvisi (avviso bonario); il ricorrente ha lamentato mancata comunicazione preventiva, ma il giudice ha ritenuto inconcludente tale censura alla luce della questione di ammissibilità.

  • L. 212/2000, art. 7

    Richiama il principio di trasparenza e diritto di difesa; contestazione sollevata dal ricorrente ma non decisiva per l'ammissibilità del ricorso.

  • Codice Civile, art. 2948 n. 4

    Disciplina la prescrizione (termine quinquennale per le prestazioni periodiche); il ricorrente ha invocato la prescrizione quinquennale, mentre l'Amministrazione ha sostenuto la prescrizione decennale per crediti erariali.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 20 comma 3

    Riferimento alla prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie; parte ricorrente ne ha dedotto estinzione, l'Amministrazione ha contestato affermando atti interruttivi/lettere di intimazione idonee a interrompere la prescrizione.

  • Legge 241/1990, art. 3

    Principio della motivazione degli atti amministrativi invocato dal ricorrente per contestare la motivazione degli atti impositivi; rilevanza sostanziale ma non decisiva sull'ammissibilità del ricorso in presenza della disciplina sull'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • Dopo il D.L. 146/2021 (comma 4-bis art. 12 DPR 602/1973) l'estratto di ruolo è in generale non impugnabile: il contribuente può impugnare direttamente solo se dimostra un concreto pregiudizio rientrante nei casi tassativi indicati (partecipazione a procedure d'appalto, riscossione di somme da PA, perdita di benefici verso PA).
  • La pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 26283/2022) ha chiarito che la nuova regola si applica anche ai processi pendenti; quindi i ricorsi già depositati possono essere valutati alla luce del nuovo limite di ammissibilità.
  • L'onere di provare il pregiudizio è a carico del contribuente: senza prova/documentazione specifica il giudice dichiarerà l'inammissibilità dell'impugnazione basata solo sull'estratto di ruolo.
  • Se il pregiudizio è insorto prima della proposizione del ricorso, il contribuente può chiedere la rimessione in termini per poterlo provare; se non viene richiesta o dimostrata, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
  • Le contestazioni sulla regolarità della notifica, sulla prescrizione o su difetti formali dell'atto (mancata sottoscrizione, carenza di motivazione, omissione dell'avviso bonario) restano rilevanti ma devono essere mosse nell'ambito consentito dalla normativa sull'estratto di ruolo e accompagnate da prove; altrimenti possono essere affrontate con eccezioni processuali (termine, contraddittorio).
  • È importante verificare sempre se l'atto impugnato sia effettivamente la cartella di pagamento o solo l'estratto di ruolo: l'estratto, di per sé, potrebbe non essere idoneo a fondare interesse ad agire salvo le eccezioni sopra indicate.
  • Quando si introduce un ricorso in un periodo in cui la giurisprudenza è incerta su novità normative rilevanti, esiste un rischio procedurale; tuttavia i giudici possono compensare le spese se il ricorso è stato depositato prima di una pronuncia risolutiva delle Sezioni Unite.

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