Sentenza del 31/01/2023 n. 1380 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento (tre cartelle per presunti mancati versamenti IRPEF e IVA, complessivi euro 823.882,99) per mancata notifica degli atti; eccezione di incompetenza territoriale (Contestazione in base agli artt. 12-24-46 DPR 602/1973), prescrizione (soggetta a termine quinquennale per prestazioni periodiche), decadenza per mancata osservanza dell'art. 25 DPR 602/1973, omissione indicazione tasso interessi e illegittimità di sanzioni e compensi, carenza di sottoscrizione dirigenziale dell'atto (art. 42 DPR 600/1973), difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000) e omessa notifica dell'avviso bonario (art. 6, comma 5, L. 212/2000).
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva la portata del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 (introdotto dal D.L. 146/2021) interpretato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26283/2022: l'estratto di ruolo è in linea di massima non impugnabile e il ricorrente può impugnare direttamente ruolo/cartella non notificata solo dimostrando un concreto pregiudizio rientrante nei casi tassativi indicati (pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto, alla riscossione di somme dovute da PA o alla perdita di benefici nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni). Le Sezioni Unite hanno stabilito inoltre che la disposizione si applica ai processi pendenti; tuttavia il ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio né chiesto la rimessione in termini per provarlo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono compensate perché il ricorso è stato proposto prima della pronuncia delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
DPR 602/1973, art. 12
La norma (come novellata dal D.L. 146/2021 e dalla legge di conversione) ricognisce la natura dell'estratto di ruolo e, con il nuovo comma 4-bis, limita l'impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo salvo i casi tassativi in cui il contribuente dimostri un concreto pregiudizio.
D.L. 21/10/2021 n. 146 (art. 3-bis) / legge di conversione 17/12/2021 n. 215
Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 DPR 602/1973 stabilendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo le eccezioni tassative (pregiudizi specifici). La disposizione è stata considerata dalle Sezioni Unite applicabile anche ai processi pendenti.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 26283/2022
sentenza n. 26283/2022 pubblicata il 6.9.2022
Ha chiarito che il nuovo comma 4-bis si applica ai processi pendenti; l'interesse all'azione è condizionato alla prova del pregiudizio specifico (appalti, riscossione da PA, perdita di benefici); il debitore può ottenere la rimessione in termini se il pregiudizio era già insorto prima del deposito del ricorso.
D.Lgs. 546/1992, art. 21
Riferimento al termine di impugnazione (prescrizione dei termini processuali); ADER ha eccepito tardività dell'opposizione se le cartelle fossero state regolarmente notificate.
D.Lgs. 546/1992, art. 14
Prevede l'integrazione del contraddittorio; ADER ha chiesto integrazione o chiamata in causa dell'ente impositore per censure che riguardano l'atto impositivo.
DPR 602/1973, art. 25
Norma che impone al concessionario l'onere di notificare la cartella di pagamento prima di attività di riscossione: il ricorrente ha invocato la decadenza per mancata notifica, ma il giudice ha ritenuto prevalente la disciplina di non impugnabilità dell'estratto salve le eccezioni tassative.
DPR 602/1973, art. 26
Norme sulla notifica e modalità; ADER ha prodotto documentazione sulla regolare notificazione (posta, pec, affissione e invio raccomandata).
L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 5
Riguarda l'obbligo di comunicazioni e avvisi (avviso bonario); il ricorrente ha lamentato mancata comunicazione preventiva, ma il giudice ha ritenuto inconcludente tale censura alla luce della questione di ammissibilità.
L. 212/2000, art. 7
Richiama il principio di trasparenza e diritto di difesa; contestazione sollevata dal ricorrente ma non decisiva per l'ammissibilità del ricorso.
Codice Civile, art. 2948 n. 4
Disciplina la prescrizione (termine quinquennale per le prestazioni periodiche); il ricorrente ha invocato la prescrizione quinquennale, mentre l'Amministrazione ha sostenuto la prescrizione decennale per crediti erariali.
D.Lgs. 472/1997, art. 20 comma 3
Riferimento alla prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie; parte ricorrente ne ha dedotto estinzione, l'Amministrazione ha contestato affermando atti interruttivi/lettere di intimazione idonee a interrompere la prescrizione.
Legge 241/1990, art. 3
Principio della motivazione degli atti amministrativi invocato dal ricorrente per contestare la motivazione degli atti impositivi; rilevanza sostanziale ma non decisiva sull'ammissibilità del ricorso in presenza della disciplina sull'estratto di ruolo.
Massime di principio
- Dopo il D.L. 146/2021 (comma 4-bis art. 12 DPR 602/1973) l'estratto di ruolo è in generale non impugnabile: il contribuente può impugnare direttamente solo se dimostra un concreto pregiudizio rientrante nei casi tassativi indicati (partecipazione a procedure d'appalto, riscossione di somme da PA, perdita di benefici verso PA).
- La pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 26283/2022) ha chiarito che la nuova regola si applica anche ai processi pendenti; quindi i ricorsi già depositati possono essere valutati alla luce del nuovo limite di ammissibilità.
- L'onere di provare il pregiudizio è a carico del contribuente: senza prova/documentazione specifica il giudice dichiarerà l'inammissibilità dell'impugnazione basata solo sull'estratto di ruolo.
- Se il pregiudizio è insorto prima della proposizione del ricorso, il contribuente può chiedere la rimessione in termini per poterlo provare; se non viene richiesta o dimostrata, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
- Le contestazioni sulla regolarità della notifica, sulla prescrizione o su difetti formali dell'atto (mancata sottoscrizione, carenza di motivazione, omissione dell'avviso bonario) restano rilevanti ma devono essere mosse nell'ambito consentito dalla normativa sull'estratto di ruolo e accompagnate da prove; altrimenti possono essere affrontate con eccezioni processuali (termine, contraddittorio).
- È importante verificare sempre se l'atto impugnato sia effettivamente la cartella di pagamento o solo l'estratto di ruolo: l'estratto, di per sé, potrebbe non essere idoneo a fondare interesse ad agire salvo le eccezioni sopra indicate.
- Quando si introduce un ricorso in un periodo in cui la giurisprudenza è incerta su novità normative rilevanti, esiste un rischio procedurale; tuttavia i giudici possono compensare le spese se il ricorso è stato depositato prima di una pronuncia risolutiva delle Sezioni Unite.
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