Sentenza n. 2130/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 6827/2024 del 18 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6827/2024, recante condanna al pagamento di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione, ai sensi del giudizio di ottemperanza, della sentenza n. 6827/2024 del 18 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, assumendone il passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle euro 2.000 mediante carta del docente, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l'assegnazione di un termine all'amministrazione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo il giudizio fondato in ragione della mancata esecuzione della sentenza e dell'assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, affinché provveda agli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.
Norme richiamate
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte dell'amministrazione, non giustificata da elementi ostativi, legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, quando tale designazione sia idonea ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →