Cassazione Penale, Sentenza n. 20059/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma delle condanne per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e per lesioni aggravate. I principali motivi di ricorso: 1) contestazione dell'applicazione del concorso formale di reati (art. 81 c.p.) in relazione al capo a) (resistenza a più pubblici ufficiali); 2) censura di travisamento probatorio e dell'insussistenza del contributo causale alle lesioni contestate nel capo b), basandosi su riprese video che, secondo la difesa, mostrerebbero un comportamento non violento e l'immediato blocco del Corradetti; 3) doglianza per la mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento (art. 62, n. 6 c.p.), con l'affermazione che le offerte risarcitorie sarebbero state inviate e ricevute; 4) impugnazione dell'applicazione delle aggravanti (art. 61, n.5 e art. 576, comma 1, n.5-bis c.p.) e della mancata valutazione dell'assorbimento delle lesioni nella resistenza; 5) richiesta delle circostanze attenuanti generiche e censura sull'aumento per continuazione. Sono inoltre stati presentati due motivi nuovi sul vizio di correlazione tra accuse e motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato e ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi. In diritto la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81 c.p. per la resistenza a più pubblici ufficiali; ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione dei filmati operata dai giudici di merito in assenza di vizi della motivazione; ha escluso l'attenuante del risarcimento in mancanza di prova che il risarcimento fosse stato integrale e accettato prima del dibattimento; ha confermato la corretta qualificazione delle aggravanti, richiamando la consolidata giurisprudenza che ammette l'applicazione dell'art. 576, comma 1, n.5-bis anche quando il reato di lesioni concorre con la resistenza; infine ha ritenuto legittima la valutazione negativa della personalità dell'imputato e la determinazione della pena. Pertanto la sentenza di merito è stata integralmente confermata e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Applicato per qualificare come concorso formale la condotta che usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali nell'esecuzione di atti d'ufficio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in base alla giurisprudenza di legittimità.
art. 337 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza distingue il disvalore di tale reato rispetto ad altre aggravanti (art. 576 n.5-bis).
art. 339, commi 1,2,3 cod. pen.
Richiamato per le aggravanti connesse alla resistenza in concorso con più persone; la Corte ha ritenuto correttamente applicate le aggravanti previste dai commi citati.
art. 61, n. 5 cod. pen.
Aggravante per aver agito contro persona con minore capacità di difesa; la Corte ha affermato che la sua sussistenza richiede valutazione concreta e che la presenza di forze in antisommossa non esclude automaticamente la circostanza se emerga sproporzione numerica o di mezzi.
art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
Aggravante specifica per lesioni commesse contro ufficiali o agenti di polizia; la Corte ha confermato la possibilità di applicarla anche quando le lesioni concorrano con il reato di resistenza, richiamando orientamento giurisprudenziale conforme.
art. 62, n. 6 cod. pen.
Attenuante per la riparazione del danno; la Corte ha precisato che la riparazione deve essere integrale e dimostrata come avvenuta e accettata prima o in tempo utile rispetto al dibattimento affinché l'attenuante possa operare.
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la valutazione della loro concessione è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità per concorso nel reato altrui (contributo morale o materiale); la Corte ha ritenuto legittima l'attribuzione di responsabilità anche come concorso morale quando dimostrato.
art. 133 cod. pen.
Norma che indica i criteri per l'apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nell'applicazione.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di ammissibilità dei motivi in cassazione: i motivi nuovi presentati tardivamente sono inammissibili se non rientrano nell'oggetto dei motivi originari.
Massime di principio
- In contesti di disordini collettivi la condotta di un singolo può integrare concorso formale (art. 81 c.p.) se usa violenza o minaccia verso più pubblici ufficiali mentre compiono atti d'ufficio; non è necessario che ogni singolo atto violento sia attribuito separatamente nel capo di imputazione.
- La valutazione dei filmati probatori richiede l'esame della dinamica e non di singoli fotogrammi: le corti di merito possono ricostruire i fatti dalla visione complessiva del video e tali valutazioni non sono riqualificabili in Cassazione salvo vizi motivazionali.
- L'aggravante per minorata difesa (art. 61, n.5) deve essere accertata concretamente; la semplice presenza di forze in tenuta antisommossa non la esclude né la configura automaticamente.
- L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.5-bis (lesioni a ufficiali/agentI) può coesistere con il reato di resistenza e non è necessariamente assorbita da quest'ultimo secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Per fruire dell'attenuante del risarcimento (art. 62, n.6) è richiesta prova che la riparazione sia stata effettivamente integrale e apprezzabile (accettata) nei termini che la giurisprudenza ritiene rilevanti; la semplice spedizione di assegni o plichi non è sufficiente di per sé.
- Motivi nuovi introdotti tardivamente in Cassazione sono spesso dichiarati inammissibili: le censure devono essere tempestive e coerenti con i motivi originari per essere esaminate.
- Per attribuire a un singolo un 'contributo causale' alle lesioni commesse in un gruppo occorre dimostrare un apporto materiale o morale alla realizzazione delle lesioni, non basta la mera partecipazione alla manifestazione o la presenza nei pressi degli eventi.
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame libero della prova: rimette ai giudici di merito la valutazione dei fatti salvo vizio di motivazione, travisamento evidente o violazione di norme processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →