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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1034/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1034/2024, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto di ciascuna ricorrente a usufruire del beneficio di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 2.500 euro in favore della prima ricorrente, di 2.000 euro in favore della seconda e di 2.000 euro in favore della terza, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non aveva provveduto all’integrale pagamento, nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La domanda era quindi diretta a ottenere l’ordine giudiziale di esecuzione integrale del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi dovuti. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, usando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali; eventuali ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono configurare responsabilità amministrativa. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è ritenuta applicabile analogicamente anche alle ulteriori condanne pecuniarie; quando è nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    È richiamato quale fondamento della disposizione che ha introdotto la disciplina applicata analogicamente al commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applica il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima il giudice amministrativo a ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi operi su istanza della parte e assegnandogli un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo.
  • La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle ottemperanze aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro; se il commissario è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della pronuncia resa in sede di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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