Sentenza del 23/04/2015 n. 451 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ACCERTAMENTO - Omessa presentazione UNICO - Accertamento induttivo - Utilizzo di dati e notizie comunque raccolti o conosciuti - Pretesa erariale - Legittima - Contribuente - Onere della prova per costi ad abbattimento del reddito - Sussiste - Componenti negativi accertati dall'Amministrazione - Obbligo di considerazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, addizionali, IVA e IRAP per gli anni 2004-2008, emessi a seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Contestava la possibilità per l'Ufficio di procedere con accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973 e lamentava la mancata considerazione dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività. In particolare, sosteneva che il reddito non potesse essere determinato senza una ricostruzione analitica dei componenti positivi e negativi.
La decisione
I ricorsi sono stati integralmente respinti. È stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo conseguente all'omessa dichiarazione, poiché l'Amministrazione può utilizzare qualsiasi dato o notizia comunque raccolto o conosciuto per determinare il reddito. Spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non è stato prodotto oppure è stato prodotto in misura inferiore. Quanto ai costi, il contribuente deve provarne l'effettiva sostenibilità e l'inerenza, mentre l'Amministrazione è tenuta a considerare i componenti negativi che siano emersi dagli accertamenti.
Norme richiamate
Art. 41 del D.P.R. 600/1973
In tema di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.
L'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo, anche sulla base di elementi presuntivi ed extracontabili, senza essere vincolato alle risultanze di una dichiarazione inesistente.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito utilizzando qualunque dato rilevante acquisito, anche presuntivo.
- L'accertamento induttivo non rende automaticamente incontestabile la pretesa fiscale: il contribuente può contestare la ricostruzione dimostrando, con elementi concreti, che il reddito non è stato prodotto o è stato sovrastimato.
- I costi deducibili non si presumono: il contribuente deve dimostrarne esistenza, ammontare, inerenza e riferibilità all'attività esercitata.
- L'Amministrazione non può però ignorare i costi o gli altri componenti negativi che risultino dagli stessi accertamenti svolti; tali elementi devono essere considerati nella determinazione del reddito imponibile.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva deve concentrarsi sulla prova documentale dei costi e sulla contestazione specifica dei dati utilizzati dall'Ufficio, non soltanto sull'assenza di una ricostruzione analitica.
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