Sentenza n. 16650/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G17795 del 29 dicembre 2025, adottata dalla Direzione Regionale Inclusione Sociale - Area Terzo Settore e Innovazione Sociale, avente a oggetto la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito: RUNTS) dell'OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'AMIANTO - ONA (già APS), nella parte in cui include la ricorrente nell'elenco degli enti cancellati (Allegato 1 e successive rettifiche); della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G00968 del 29 gennaio 2026, nella parte in cui, con l'Allegato B, conferma la cancellazione dell'ONA APS dal RUNTS, pur nell'ambito di una rettifica complessiva per “mero errore materiale” relativa ad altri quarantuno enti, senza procedere analogamente alla rimozione del nominativo della ricorrente; della determinazione dirigenziale n. G08390 del 24 giugno 2024 (diffida ad adempiere), come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. G08745 del 1° luglio 2024, quali atti presupposti dell'azione di cancellazione, nella parte in cui la diffida è stata emessa senza notifica individuale alla ricorrente e senza rispetto delle garanzie partecipative di legge; dell’atto individuale di cancellazione di ONA dal RUNTS se e quando fosse stato adottato e degli atti presupposti connessi e consequenziali; degli atti “messaggi” risultanti sul portale RUNTS del 26.03.2025, e/o del 02.10.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi eventuali atti istruttori, messaggi di sistema, annotazioni o determinazioni adottate nell'ambito del procedimento di cancellazione a carico dell'ONA APS, comunque lesivi della posizione giuridica di parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni regionali che hanno disposto e confermato la cancellazione dell'associazione dal RUNTS, nonché diffida ad adempiere, messaggi del portale RUNTS e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G17795 del 29 dicembre 2025, che l'aveva inclusa nell'elenco degli enti cancellati dal RUNTS, e la successiva determinazione n. G00968 del 29 gennaio 2026, che aveva confermato la cancellazione pur rettificando per errore materiale la posizione di altri quarantuno enti. Ha inoltre contestato la diffida ad adempiere del 24 giugno 2024, rettificata il 1° luglio 2024, deducendo che non le era stata notificata individualmente e che non erano state rispettate le garanzie partecipative, e ha impugnato i messaggi del portale del 26 marzo e del 2 ottobre 2025 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. La contestazione si fondava, in particolare, sull'omessa comunicazione individuale della diffida e della cancellazione; l'ente non aveva tuttavia fornito alla Regione un proprio indirizzo PEC.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha considerato decisivo che l'ente non avesse comunicato alla Regione un proprio indirizzo PEC; la difesa non ha provato il contrario e le comunicazioni indirizzate all'ente il 19 maggio 2026 erano successive agli atti impugnati e quindi irrilevanti. In base agli artt. 8 e 21-bis della l. 241/1990, il mancato conferimento dell'indirizzo PEC legittima l'amministrazione a utilizzare forme di comunicazione non individuale sia per la diffida sia per la cancellazione dal RUNTS. Il Collegio ha richiamato, per la reiezione, i principi della sentenza della stessa Sezione n. 11634/2026 relativa a un caso omologo. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la novità della questione.
Norme richiamate
artt. 8 e 21-bis l. 241/1990
la mancata comunicazione dell’indirizzo pec all’Amministrazione legittima quest’ultima, in base alla legge n. 241/1990 (artt. 21 bis e 8), all’adozione di forme di notifica non individuale tanto con riferimento alla diffida quanto con riferimento alla cancellazione dell’ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
Quando l'ente non comunica all'amministrazione un proprio indirizzo PEC, l'amministrazione può ricorrere a forme di comunicazione non individuale sia per la diffida sia per la cancellazione dal RUNTS.
Massime di principio
- La mancata comunicazione all'amministrazione di un indirizzo PEC proprio da parte di un ente interessato consente l'impiego di forme di notifica non individuale per gli atti del procedimento di cancellazione dal RUNTS, inclusi la diffida e il provvedimento di cancellazione.
- Comunicazioni inviate all'indirizzo PEC dell'ente dopo l'adozione degli atti impugnati non dimostrano che l'indirizzo fosse stato comunicato all'amministrazione prima della loro adozione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →