Cassazione Penale, Sentenza n. 9901/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. perché la vicenda sarebbe stata un mero inadempimento civilistico (mancato pagamento di canoni di locazione); 2) motivazione carente e travisamento del fatto; 3) tardività della querela (l'assegno scoperto del 24-27/11/2019, querela presentata il 10/06/2020); 4) omessa motivazione sulla misura della pena e erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla recidiva e ai precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che Repupilli è responsabile del delitto di truffa per aver utilizzato artifici e raggiri (assegno scoperto, ricevute di bonifico risultate false) per far apparire pagamenti inesistenti e prolungare l'uso degli immobili, causando un danno di euro 2.800 alla parte offesa. La Corte ha ritenuto legittima la qualificazione come truffa contrattuale posta anche nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, richiamando giurisprudenza consolidata (tra cui Prattichizzo e altre decisioni della Cassazione). Sulla querela, è stato confermato che il termine decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa della natura fraudolenta dei fatti, non dal mero fatto oggettivo; pertanto la querela del 10/06/2020 è stata ritenuta tempestiva. La Corte ha inoltre motivato la pena considerando l'aggravante della recidiva; il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Applicato alla fattispecie di 'truffa contrattuale'; la Corte ha ritenuto che gli artifizi e i raggiri possono essere posti in essere anche durante la fase esecutiva di contratti a prestazioni periodiche o continuative e che strumenti come assegni scoperti o ricevute di bonifico false rientrano nel novero degli artifici idonei a ingenerare errore e procurare un ingiusto profitto
art. 133 cod. pen.
Richiamato nella contestazione relativa alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione relativa all'aumento per recidiva e ha considerato corretta l'applicazione della recidiva ai fini della determinazione della pena
Massime di principio
- La truffa contrattuale può consumarsi non solo nella fase prenegoziale ma anche durante l'esecuzione del contratto: condotte ingannevoli poste in essere per ottenere prestazioni o per far apparire adempiute prestazioni non dovute sono penalmente rilevanti.
- Artifizi come assegni scoperti, ricevute di bonifico contraffatte o documentazione falsa, se usati per creare nel creditore/l'offerente la falsa convinzione dell'avvenuto pagamento, costituiscono mezzi decettivi idonei a integrare il reato di truffa.
- La distinzione tra mero inadempimento civilistico e truffa si basa sull'elemento intenzionale e sull'esistenza di comportamenti ingannevoli finalizzati a procurare un ingiusto profitto: non è sufficiente il semplice mancato pagamento.
- Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi concreti, della natura penale del fatto (dimensione oggettiva e soggettiva): la prova della intempestività grava su chi la deduce e, in caso di incertezza, si risolve a favore del querelante.
- L'applicazione della recidiva e l'aumento di pena devono essere adeguatamente motivate; tuttavia, la sussistenza della recidiva può legittimamente influenzare la determinazione della pena quando risulti dalla motivazione dei giudici di merito.
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