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Sentenza

Sentenza n. 11875/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1) del decreto n°2792 del 20.11.2024 del Ministero Istruzione e del Merito nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza di ottemperanza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n.7094/2023 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; 2) del decreto della USR Umbria-AT Perugia n° 918 del 29/11/2024 di annullamento, dell’individuazione con riserva della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59 co. 4, D.L. 73/2021, della docente Gillosi presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di Perugia classe di concorso ADSL – Sostegno scuola sec. II °grado; 3) della disposizione del Dirigente scolastico n°1750 del 30 novembre 2024 di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con riserva ai sensi dell’art. 59 comma 4 DL 73/2021, nella parte in cui è emanato “per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del decreto della USR Umbria-AT Perugia n° 918 del 29/11/2024”; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202500321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, annullamento dell’individuazione con riserva e risoluzione del rapporto di lavoro scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero, in esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza, ha respinto l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero ha ritenuto che la documentazione non attestasse un’abilitazione rumena all’insegnamento di sostegno e che la formazione posseduta fosse radicalmente diversa da quella richiesta in Italia, senza possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire le integrazioni documentali necessarie, svolgere una concreta valutazione comparativa della formazione e dell’esperienza professionale e comunicare previamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il diniego ha inoltre determinato l’annullamento dell’individuazione con riserva della proposta di contratto e la risoluzione del rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto che la mancanza di un’attestazione dell’autorità rumena comprovante l’abilitazione all’insegnamento di sostegno non fosse automaticamente ostativa al riconoscimento, poiché l’amministrazione doveva comunque verificare in concreto le competenze professionali, la formazione e l’esperienza maturate dall’interessata, anche alla luce dei principi derivanti dalla direttiva 2005/36/CE e dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria. Il Ministero avrebbe dovuto richiedere le integrazioni documentali e le informazioni necessarie ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007. È stata inoltre ravvisata la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché il diniego, adottato nell’ambito di un procedimento a istanza di parte, non era stato preceduto dal preavviso di rigetto. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: il potere ministeriale non era rigidamente vincolato, implicando una valutazione discrezionale della formazione estera e dell’esperienza professionale, e la disposizione relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non opera per la violazione dell’art. 10-bis. Il giudizio ministeriale sulla radicale diversità dei percorsi formativi è stato inoltre ritenuto carente di motivazione e non adeguatamente fondato sulla documentazione prodotta. L’amministrazione non aveva spiegato perché misure compensative proporzionate, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi, non potessero colmare le differenze formative, anche quando tali differenze fossero sostanziali. Gli atti sono stati quindi annullati, con obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza e valutare l’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione e richiedere le integrazioni necessarie per una compiuta valutazione della domanda di riconoscimento.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007

    invitano il richiedente a fornire informazioni per quanto necessario a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano

    L’amministrazione deve acquisire dal richiedente le informazioni necessarie al confronto tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, potendo rivolgersi anche alle autorità dello Stato membro d’origine.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti a istanza di parte il preavviso di rigetto deve precedere il diniego, consentendo all’interessato di conoscere e contestare i motivi ostativi e di fornire ulteriori informazioni.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    è palese che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La sanatoria dei vizi procedimentali non opera quando il potere esercitato comporta una valutazione discrezionale e, quanto alla violazione dell’art. 10-bis, la disposizione non consente comunque di escludere l’annullabilità del provvedimento.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    L’assenza dei documenti normalmente richiesti non può essere considerata automaticamente ostativa al riconoscimento della qualifica professionale; occorre verificare concretamente il livello di competenza acquisito.

  • art. 14, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE

    se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante

    Anche in presenza di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi possono essere previste misure compensative per colmare le differenze.

  • art. 59, comma 4, d.l. 73/2021

    La disposizione costituisce il presupposto del rapporto di lavoro scolastico stipulato con riserva, poi inciso dagli atti annullati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, la mancanza della documentazione tipica prevista dalla direttiva 2005/36/CE non può determinare automaticamente il rigetto dell’istanza: l’amministrazione deve verificare in concreto le competenze professionali, la formazione e l’esperienza maturate dall’interessato e confrontarle con i requisiti professionali dello Stato ospitante.
  • Ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve richiedere le integrazioni documentali e le informazioni necessarie a valutare la completezza della domanda e l’eventuale esistenza di differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta in Italia.
  • Nel procedimento a istanza di parte relativo al riconoscimento di una qualifica professionale estera, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 deve precedere il diniego e si aggiunge agli specifici obblighi di acquisizione documentale e informativa previsti dal d.lgs. 206/2007.
  • Il giudizio di radicale diversità tra la formazione estera e quella nazionale deve essere concretamente motivato e non può fondarsi su affermazioni generiche o preconcette; l’amministrazione deve spiegare anche perché non siano praticabili misure compensative proporzionate, comprese attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi.
  • La possibilità di applicare misure compensative sussiste anche quando le differenze tra la formazione estera e quella nazionale siano sostanziali e anche quando il richiedente non disponga della documentazione ordinaria attestante la qualifica, purché l’esame comparativo consenta di individuare competenze possedute e conoscenze eventualmente mancanti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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