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Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 577 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ires - Redditi d'impresa - Determinazione - Costi per salari e stipendi attribuiti al direttore generale - Deducibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione del costo relativo ai salari e agli stipendi del direttore generale è stata ritenuta legittima, purché risulti effettiva la sua subordinazione alle direttive e ai poteri di controllo del consiglio di amministrazione. Non si applica, in questo caso, il diverso trattamento previsto per l'amministratore unico.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti per salari e stipendi corrisposti al direttore generale. La Corte ha distinto la posizione del direttore generale da quella dell'amministratore unico: il direttore generale, come un lavoratore dipendente, è soggetto alle direttive strategiche, al controllo e al potere disciplinare del consiglio di amministrazione. Pertanto, il relativo costo può essere dedotto. La disciplina applicabile all'amministratore unico non è estensibile al direttore generale, poiché l'amministratore unico, per definizione, non è sottoposto al potere direttivo, di controllo e disciplinare di un organo sovraordinato.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES sulla deducibilità dei costi per lavoro dipendente

    I costi per salari e stipendi del direttore generale sono deducibili quando rappresentano componenti effettivi e inerenti dell'attività d'impresa e il direttore generale opera in una posizione di subordinazione rispetto al consiglio di amministrazione.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 19050 del 9 ottobre 2014

    La sentenza riconosce la deducibilità dei costi relativi al direttore generale quando quest'ultimo è sottoposto alle direttive strategiche e ai poteri di controllo del consiglio di amministrazione.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 329 del 2002

    La pronuncia conferma la distinzione tra direttore generale, assoggettato a poteri direttivi e disciplinari, e amministratore unico, che non è soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri.

Massime di principio

  • La deducibilità del compenso o dello stipendio dipende dalla concreta natura del rapporto e non soltanto dalla qualifica formale del soggetto.
  • Il costo sostenuto per un direttore generale è normalmente deducibile se è documentato, effettivo, inerente all'attività d'impresa e collegato a una reale subordinazione al consiglio di amministrazione.
  • La posizione del direttore generale va distinta da quella dell'amministratore unico: il primo può essere soggetto a direttive, controllo e potere disciplinare; il secondo, per definizione, non è subordinato a un organo superiore.
  • Per sostenere la deduzione è opportuno conservare la documentazione che dimostri l'effettivo rapporto gerarchico e funzionale, come contratto, delibere del consiglio di amministrazione, mansioni, direttive impartite e modalità di controllo.
  • La sola denominazione dell'incarico non è decisiva: in caso di contestazione, rilevano le modalità concrete con cui l'attività viene svolta.

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