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Sentenza

Sentenza n. 4548/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.131/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 131/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere € 2.500 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 131/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, che aveva riconosciuto il diritto alla somma complessiva di € 2.500 tramite assegnazione della carta elettronica docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l'ordine di esecuzione, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all'Amministrazione 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato. I conteggi della creditrice, inclusi quelli degli interessi, non vincolano l'Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere determinati in base al titolo e alla legge. Sono dovuti gli accessori e gli oneri indicati in motivazione, nei limiti in cui trovino titolo nella sentenza e nelle disposizioni applicabili. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola eccessivamente afflittiva in ragione dell'esiguità del debito. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni; non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato; nel caso concreto la documentazione comprovava il credito e il Ministero non lo aveva adeguatamente contestato.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza serve a soddisfare il credito nella dimensione risultante dal titolo e dalle norme applicabili, ma i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione: questa deve verificare il capitale residuo e la misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il recupero coattivo delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviato solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrono manifesta iniquità o altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Quando il difensore si dichiara antistatario, le spese di giudizio possono essere distratte in suo favore.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le disposizioni del codice del processo amministrativo richiamate, insieme all'art. 93 c.p.c., fondano la distrazione delle spese al difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato solo se dovuto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice assicura il soddisfacimento del diritto nella misura risultante dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; il giudizio non attribuisce costitutivamente il credito e i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
  • Le penalità di mora previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. possono essere escluse quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere la penalità eccessivamente afflittiva.
  • Quando l'amministrazione non esegue un titolo giudiziale di pagamento e il termine dilatorio previsto per il pagamento è decorso, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento, assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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