Cassazione Civile, Sentenza n. 9238/2020 del 20/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società convenuta)
La controversia
La società era stata condannata dal Giudice di Pace di Sant’Anastasia, con sentenza pubblicata il 19 novembre 2016, a risarcire alla controparte Euro 3.185,14 oltre interessi. La sentenza era stata notificata il 2 dicembre 2016 presso la cancelleria del Giudice di Pace, sul presupposto che il difensore della società, iscritto a un ordine professionale fuori dal circondario, non avesse eletto domicilio nel luogo dell’ufficio giudiziario e avesse indicato nella comparsa di risposta un indirizzo PEC errato nell’estensione. Il Tribunale di Nola, con ordinanza depositata il 27 marzo 2018 ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello notificato il 17 maggio 2017, ritenendolo tardivo rispetto al termine breve di trenta giorni. La società ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento e contro la sentenza di primo grado. Ha contestato, con due motivi, la validità della notificazione della sentenza in cancelleria e la conseguente declaratoria di tardività, denunciando la violazione delle norme sulla notificazione al difensore e sul domicilio digitale. Ha inoltre censurato il rilievo attribuito all’indicazione dell’indirizzo PEC per le sole comunicazioni di cancelleria. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ordinario per cassazione contro il provvedimento formalmente pronunciato come ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., perché l’inammissibilità dell’appello era stata dichiarata per una ragione processuale — la pretesa tardività — e non in base a una prognosi di manifesta infondatezza nel merito. Nel merito, ha accolto le censure: alla data della notificazione della sentenza di primo grado era vigente la disciplina del domicilio digitale, che imponeva al notificante di verificare nei pubblici registri l’indirizzo PEC corretto del difensore. L’errata indicazione dell’indirizzo PEC negli atti della società non esonerava la controparte da tale onere, poiché l’indirizzo corretto era agevolmente reperibile; né la generica indicazione dell’indirizzo per le comunicazioni di cancelleria dimostrava un’espressa volontà di limitarne l’uso a quelle comunicazioni. La notificazione presso la cancelleria era quindi nulla e non faceva decorrere il termine breve; l’appello, proposto entro il termine lungo semestrale, era tempestivo. La Corte ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di Nola, in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Consegue che se pure resa nella forma dell’ordinanza, alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello, per decadenza dal termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., va riconosciuta natura di sentenza, come tale impugnabile con ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., trattandosi di pronuncia su questione in rito da decidere con sentenza, vertendo su condizione di ammissibilità dell’atto di appello e non sulla manifesta infondatezza del gravame.
L’ordinanza emessa in forma ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione quando dichiara l’inammissibilità dell’appello per una ragione processuale, anziché esprimere una prognosi negativa sulla fondatezza nel merito.
art. 348-ter c.p.c.
La predetta pronuncia di inammissibilità nella forma dell’ordinanza, rimane pertanto circoscritta esclusivamente all’indicato presupposto legale, in relazione al quale soltanto trova applicazione la disciplina normativa speciale del ricorso per cassazione “per saltum” avverso la sentenza di primo grado, di cui dell’art. 348 ter c.p.c., commi 3 e 4, come emerge in modo inequivoco dall’incipit dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1. “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”.
La disciplina speciale che consente il ricorso per cassazione per saltum contro la sentenza di primo grado è riferita alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento; non si estende alla declaratoria fondata su una ragione processuale.
art. 360 c.p.c.
Consegue che se pure resa nella forma dell’ordinanza, alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello, per decadenza dal termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., va riconosciuta natura di sentenza, come tale impugnabile con ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., trattandosi di pronuncia su questione in rito da decidere con sentenza, vertendo su condizione di ammissibilità dell’atto di appello e non sulla manifesta infondatezza del gravame.
Il provvedimento che dichiara tardivo l’appello, pur adottato formalmente come ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza di primo grado, eseguita ai sensi dell’art. 285 c.p.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso la Cancelleria del Giudice di Pace, doveva, in conseguenza, essere dichiarata nulla ed improduttiva del decorso del termine breve di impugnazione: trovando, quindi, applicazione il termine di impugnazione cd. lungo ex art. 327 c.p.c. (semestrale), la notifica in data 17.5.2017 dell’atto di appello deve ritenersi tempestiva.
Il termine breve di impugnazione non decorre se la notificazione della sentenza è nulla; in tal caso trova applicazione il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.
art. 125 c.p.c.
Ne segue che se al tempo della costituzione nel giudizio di primo grado (2012), vigente l’art. 125 c.p.c., nel precedente testo, il difensore della società aveva comunque assolto alla prescrizione di indicare l’indirizzo PEC nella comparsa di risposta – seppure in modo errato, quanto alla “estensione”-, al tempo della notifica della sentenza di prime cure era, invece, pienamente vigente l’art. 16 sexies del D.L. del 2012 come modificato dalla Legge del 2014, sicchè il notificante – individuato agevolmente l’errore commesso dal difensore della società – era tenuto a ricercare presso i registri pubblici quale fosse il corretto indirizzo PEC, disponendo di tutti gli altri dati identificativi del legale avversario.
Nel caso concreto, l’indicazione errata dell’indirizzo PEC effettuata dal difensore nella comparsa non dispensava il notificante dall’obbligo, previsto dalla disciplina sopravvenuta del domicilio digitale, di reperire l’indirizzo corretto nei registri pubblici.
art. 16-sexies del D.L. 179/2012
Pertanto deve ribadirsi il principio per cui in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore soltanto se eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis.
La notificazione al difensore deve essere eseguita all’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale e dai pubblici elenchi. Il ricorso alla notificazione in cancelleria è consentito solo quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, notificare presso tale indirizzo.
art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005
Pertanto deve ribadirsi il principio per cui in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore soltanto se eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis.
L’indirizzo PEC comunicato dal difensore al proprio ordine e inserito nei pubblici elenchi individua il domicilio digitale presso il quale devono essere eseguite le notificazioni al difensore.
art. 82 R.D. 37/1934
In conseguenza occorre statuire che, la errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, non esonera in ogni caso la parte notificante dall’onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 1, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
La domiciliazione legale presso la cancelleria non giustifica la notificazione in tale luogo quando il notificante può reperire nei registri pubblici il corretto domicilio digitale del difensore. La notificazione in cancelleria può essere utilizzata se, oltre alla mancata elezione di domicilio, la PEC non è accessibile per cause imputabili al destinatario.
art. 285 c.p.c.
La notificazione della sentenza di primo grado, eseguita ai sensi dell’art. 285 c.p.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso la Cancelleria del Giudice di Pace, doveva, in conseguenza, essere dichiarata nulla ed improduttiva del decorso del termine breve di impugnazione: trovando, quindi, applicazione il termine di impugnazione cd. lungo ex art. 327 c.p.c. (semestrale), la notifica in data 17.5.2017 dell’atto di appello deve ritenersi tempestiva.
La notificazione della sentenza destinata a far decorrere il termine breve è nulla se eseguita in cancelleria quando, secondo la disciplina del domicilio digitale applicata dalla Corte, avrebbe dovuto essere effettuata alla PEC risultante dai pubblici elenchi.
art. 327 c.p.c.
La notificazione della sentenza di primo grado, eseguita ai sensi dell’art. 285 c.p.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso la Cancelleria del Giudice di Pace, doveva, in conseguenza, essere dichiarata nulla ed improduttiva del decorso del termine breve di impugnazione: trovando, quindi, applicazione il termine di impugnazione cd. lungo ex art. 327 c.p.c. (semestrale), la notifica in data 17.5.2017 dell’atto di appello deve ritenersi tempestiva.
In mancanza di una valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve, l’impugnazione è soggetta al termine lungo semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata su una questione processuale, come la tardività, ha natura sostanziale di sentenza anche se adottata con ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.; è quindi impugnabile con ricorso ordinario per cassazione. La disciplina del ricorso per saltum contro la sentenza di primo grado riguarda invece l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità sulla base della prognosi di mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
- Dopo l’introduzione del domicilio digitale, la notificazione al difensore va eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo e dai pubblici elenchi. Il notificante deve verificare preventivamente tali registri e non può limitarsi all’indirizzo, anche se errato, indicato negli atti di parte.
- L’errata indicazione dell’indirizzo PEC negli atti difensivi non giustifica di per sé la notificazione presso la cancelleria: questa è consentita, in caso di mancata elezione di domicilio, soltanto quando la PEC non sia accessibile per causa imputabile al destinatario.
- Una generica indicazione dell’indirizzo PEC per le eventuali comunicazioni non manifesta, senza un’espressa e inequivoca limitazione, la volontà del difensore di destinarlo esclusivamente alle comunicazioni di cancelleria.
- La notificazione della sentenza effettuata in cancelleria in violazione della disciplina del domicilio digitale è nulla e non fa decorrere il termine breve d’impugnazione; in tal caso l’impugnazione può essere proposta entro il termine lungo.
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