Sentenza n. 1650/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - della “proposta di Piano Assistenziale Individuale” datata 26/09/2023, trasmessa a Salanitro Daniele dai Servizi Sociali della Città di Torino con e-mail del 27.09.2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali a quello impugnato, noti e non noti, adottati dal Comune di Torino e/o dalla ASL Città di Torino nei confronti di Giovanni Francesco Salanitro, con particolare riferimento a: - della nota “Protocollo n. 2023/0149077 del 12/10/2023 Pagina 40 di 46”, della ASL Città di Torino a firma Direttore della S.C. Cure Domiciliari e Disabilità dr. Carlo Pontillo, datata 9.10.2023, recante “Comunicazione esiti a seguito valutazione multidisciplinare della disabilità avvenuta in data 9/10/2023 del sig. Salanitro Giovanni Francesco nato il 30/01/2002”, trasmessa a mezzo pec il 12.10.2023 a Daniele Salanitro; nonché, in quanto occorra: - della nota “Protocollo n. 2023/0130800 del 12/09/2023 Pagina 52 di 56” della ASL Città di Torino a firma Direttore della S.C. Cure Domiciliari e Disabilità dr. Carlo Pontillo, datata 11.09.2023, recante “Comunicazione esiti a seguito valutazione multidisciplinare della disabilità avvenuta in data 11/09/2023 del sig. Salanitro Giovanni Francesco nato il 30/01/2002” trasmessa a mezzo posta e ricevuta da Daniele Salanitro in data 22.09.2023; - delle schede di valutazione, non note, compilate dalla UMVD nelle sedute dell'11.09.2023 (o in altra data non nota) e del 9.10.2023 (o altra data non nota), nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'assegno di cura previsto dalla normativa regionale per le persone in condizione di disabilità GRAVE con ISEE inferiore a 10.000 euro, spettante ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 3-2257 e della Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 56-13332, Allegato A, come infra specificando, e conseguente condanna del Comune di Torino-ASL Città di Torino per quanto di rispettiva competenza a riconoscere e corrispondere ai ricorrenti la prestazione assistenziale spettante ut supra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Proposta di Piano Assistenziale Individuale e comunicazioni della ASL relative agli esiti della valutazione multidisciplinare della disabilità, con domanda di riconoscimento e corresponsione dell'assegno di cura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la proposta di Piano Assistenziale Individuale trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Torino, nonché le comunicazioni della ASL relative agli esiti delle valutazioni multidisciplinari della disabilità svolte nei mesi di settembre e ottobre 2023 e le schede di valutazione eventualmente compilate dall'UMVD. Chiedevano inoltre l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'assegno di cura previsto dalla normativa regionale per le persone in condizione di disabilità grave con ISEE inferiore a 10.000 euro, nonché la condanna del Comune e della ASL, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della prestazione. Prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dai ricorrenti. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né la domanda di accertamento e condanna relativa all'assegno di cura. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, ritenuto equo tale esito in considerazione dell'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al procedimento camerale, senza che il testo espliciti ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, se non vi sono contestazioni delle altre parti, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati né le domande connesse di accertamento e condanna.
- La regolazione delle spese può essere integralmente compensata quando, in relazione all'andamento della controversia, il collegio ritenga equo adottare tale soluzione.
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