Cassazione Civile, Ordinanza n. 09969/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite originava da un giudizio di merito nel quale la Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva, aveva esaminato eccezioni processuali e di merito sollevate in una controversia connessa a rapporti bancari, tra cui l'improcedibilità per transazione, la prescrizione e la questione degli interessi ultralegali; con sentenza definitiva aveva poi rigettato l'appello e condannato la banca alle spese. Il ricorrente ha impugnato entrambe le decisioni deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 474, 475 e 476 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto dalla banca l'onere probatorio sulla legittimazione passiva dei soggetti nei cui confronti era stata notificata l'impugnazione. La banca ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il ricorrente non fosse soccombente nelle decisioni impugnate e, quindi, non avesse interesse ad impugnare. La Corte ha chiarito che la questione decisa dalla Corte territoriale riguardava solo un profilo processuale interno al giudizio, risolto peraltro in senso favorevole al ricorrente, sicché l'impugnazione mirava solo a contestare la motivazione o un punto non lesivo, senza possibilità di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova
art. 474 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo, senza specifica elaborazione nel provvedimento
art. 475 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo, senza specifica elaborazione nel provvedimento
art. 476 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo, senza specifica elaborazione nel provvedimento
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di valutazione della prova
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di valutazione della prova
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio denunciato per violazione di legge
art. 100 c.p.c.
utilizzato dalla Corte come fondamento del principio per cui l'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente ha interesse concreto e attuale a ottenere un'utilità giuridica
art. 111 Cost.
richiamato per valorizzare il principio di ragionevole durata del processo
art. 88 c.p.c.
richiamato come espressione del divieto di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 100 c.p.c., deve consistere nella concreta possibilità di ottenere, con l'accoglimento del gravame, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; non basta la mera correzione della motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile l'impugnazione proposta da chi non sia soccombente sul capo o sulla domanda/eccezione che intende censurare, poiché manca una lesione attuale da rimuovere.
- La verifica dell'interesse all'impugnazione va compiuta in modo sostanziale, considerando se la decisione impugnata abbia effettivamente inciso sfavorevolmente sulla posizione processuale della parte.
- Una questione processuale decisa in senso favorevole alla parte non legittima quest'ultima a proporre ricorso per cassazione solo per contestarne la motivazione o gli argomenti utilizzati dal giudice.
- Il principio di interesse ad agire/impugnare si coordina con ragionevole durata del processo e divieto di abuso del processo, escludendo impugnazioni prive di utilità concreta.
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