Sentenza n. 10997/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sulla richiesta di convocazione per l’espletamento delle procedure di primo ingresso conseguenti all’ingresso con visto per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma, chiedendo l’annullamento del silenzio e la definizione della richiesta di convocazione per le procedure di primo ingresso previste dagli artt. 5-bis e 22, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, a seguito dell’ingresso in Italia con visto per motivi di lavoro rilasciato in forza di nulla osta. Nel corso del giudizio, con nota del 4 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché circostanze sopravvenute avevano reso inutile la pronuncia richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente secondo cui non sussisteva più un interesse attuale alla decisione. La pronuncia è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. La richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese è stata disattesa: per ragioni equitative, anche in considerazione della definizione in rito del giudizio, le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento delle procedure di primo ingresso del lavoratore straniero.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento delle procedure di primo ingresso conseguenti all’ingresso per motivi di lavoro.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso in ragione del sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. per la definizione del giudizio in rito.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione è improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara e il giudice rileva la sopravvenuta insussistenza di un interesse attuale alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare da circostanze intervenute durante il processo che rendano inutile, per il ricorrente, la pronuncia richiesta; in tal caso il giudice non procede all’esame del merito della domanda.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate per ragioni equitative, anche in considerazione della definizione in rito.
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