Sentenza n. 19/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica dell'Unione Locale del Lagonegrese n. 19 del 24.05.2025 (Determinazione n. 30 del 24.05.2025) con la quale sono stati approvati gli atti relativi alla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), periodo dal 01/04/2025 al 31/12/2025 progetto SAI categoria ordinari del comune di Trecchina e si è proceduto all'affidamento alla controinteressata, comunicata con nota della stessa data; - di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi i verbali di gara, le valutazioni della commissione nonché il provvedimento di nomina della commissione stessa. - nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria dell'obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei lavori oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei lavori. con riguardo ai motivi aggiunti - del provvedimento emesso dal Comune di Trecchina di revoca della proroga del n. 207/466 del 14.07.2025 (all. 1); - della nota del 19.07.2025 (all. 2); - del verbale del 14.07.2025 richiamato nella nota del 19.07.2025 di affidamento di urgenza al Consorzio Officine Solidali (non trasmesso né conosciuto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio SIPROIMI/SAI del Comune di Trecchina e successiva revoca della proroga tecnica del precedente affidamento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza e funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, deducendo: 1) violazione dell’art. 9 del disciplinare, errore e difetto di istruttoria, poiché l’aggiudicataria non avrebbe avuto un immobile idoneo e regolarmente censito; 2) violazione dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e difetto di motivazione, per l’asserita carenza di competenza specifica nel settore dei servizi sociali del presidente della commissione giudicatrice; 3) violazione dell’art. 21 del disciplinare, per l’insufficiente dettaglio delle attività preliminari della commissione nella valutazione delle offerte tecniche. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca della proroga tecnica del precedente affidamento e la conseguente nota relativa all’affidamento urgente del servizio all’aggiudicataria, deducendo la violazione dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di rito. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la disponibilità dell’immobile prevista dall’art. 9 del disciplinare costituisce requisito di esecuzione, non requisito di partecipazione: essa condiziona la stipulazione e l’esecuzione del contratto, ma non l’ammissione alla gara. In ogni caso, la documentazione prodotta ha dimostrato che l’immobile dichiarato dall’aggiudicataria esiste, è regolarmente accatastato ed è classificato come abitazione di tipo popolare. Il secondo motivo è stato respinto perché la competenza della commissione deve essere valutata complessivamente: non è necessario che ogni commissario possieda esperienza in ciascun profilo specifico dell’appalto, purché le professionalità dei componenti, considerate nel loro insieme, siano idonee a sostenere le valutazioni discrezionali richieste. Nel caso concreto, alcuni componenti disponevano di esperienza specifica nel settore e il presidente possedeva adeguata competenza amministrativa, anche in ragione dell’incarico ricoperto presso il Comune. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo state indicate le ricadute concrete delle asserite irregolarità sull’esito della gara né specificamente contestato il merito dei punteggi attribuiti; dal verbale successivo risultava inoltre il rispetto delle disposizioni del disciplinare. I motivi aggiunti sono stati respinti poiché la proroga tecnica era stata espressamente limitata alla definizione della fase cautelare. La scelta della ricorrente di chiedere il rinvio della camera di consiglio cautelare ha determinato il recupero della discrezionalità dell’amministrazione sulla prosecuzione della proroga, sicché il Comune poteva procedere all’affidamento urgente all’aggiudicataria. La precedente affidataria vantava, rispetto alla prosecuzione della proroga, un mero interesse di fatto, non tutelabile, poiché la proroga tecnica non costituisce conseguenza automatica della mancata stipulazione del contratto con il nuovo affidatario. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata, liquidate in euro 3.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 9 del disciplinare di gara
Con riferimento alle strutture di accoglienza, gli operatori economici devono dichiarare il possesso e/o l’impegno a disporre giuridicamente delle unità abitative, secondo i requisiti e le caratteristiche previsti dall’art. 19 delle linee guida di cui al DM 18 novembre 2019, a far data dall’1 aprile 2025, e accettare tale requisito particolare di esecuzione
La disponibilità dell’unità abitativa è qualificata dalla lex specialis come requisito di esecuzione, necessario per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, non per l’ammissione alla gara.
art. 93, comma 2, d.lgs. 36/2023
La competenza richiesta ai commissari deve essere valutata con riferimento alla commissione nel suo complesso; le diverse professionalità possono integrarsi, senza che ogni componente debba possedere esperienza in tutti gli aspetti specifici dell’appalto.
art. 21 del disciplinare di gara
La censura sulle modalità di valutazione delle offerte tecniche deve essere specifica e deve evidenziare l’incidenza concreta delle asserite irregolarità sull’esito della gara.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca della proroga tecnica non è illegittima quando la proroga era stata espressamente limitata alla fase cautelare e l’amministrazione, venuta meno tale delimitazione temporale, recupera la propria discrezionalità sulla prosecuzione del rapporto.
art. 121 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto era stata proposta in via conseguenziale rispetto all’impugnazione dell’aggiudicazione, risultata infondata.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di affidamenti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica espressamente la disponibilità di un bene o di una struttura come requisito di esecuzione, tale requisito non rileva ai fini dell’ammissione alla gara, ma costituisce condizione per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, salvo diversa previsione della disciplina di gara.
- La competenza dei componenti di una commissione giudicatrice deve essere apprezzata in modo collegiale e complessivo: non è necessario che ciascun commissario possieda esperienza in ogni singolo profilo dell’appalto, purché l’insieme delle professionalità sia idoneo a consentire le valutazioni richieste.
- La contestazione delle modalità di valutazione delle offerte tecniche è inammissibile per genericità quando non individua puntualmente la violazione delle regole di gara, non contesta specificamente i punteggi o le valutazioni compiute e non dimostra l’incidenza dell’irregolarità sull’esito della procedura.
- La proroga tecnica del precedente affidamento non costituisce conseguenza automatica della mancata stipulazione del contratto con il nuovo aggiudicatario; la prosecuzione del rapporto richiede una specifica valutazione dell’amministrazione e il precedente affidatario non vanta, al riguardo, una posizione tutelabile oltre il mero interesse di fatto.
- Quando una proroga tecnica è stata espressamente limitata alla definizione della fase cautelare, il rinvio della camera di consiglio cautelare richiesto dal ricorrente non determina un diritto alla prosecuzione della proroga, ma consente all’amministrazione di rivalutare discrezionalmente se mantenere o meno il rapporto e di adottare, ove necessario, un affidamento urgente.
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