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Sentenza

Sentenza n. 5437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2010 dell’11 marzo 2025, limitatamente alla condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il 18 marzo 2025 aveva notificato telematicamente la sentenza al Ministero della giustizia e all’Avvocatura Generale dello Stato, con richiesta di pagamento della somma liquidata, e che aveva successivamente trasmesso la documentazione necessaria anche mediante PEC dell’11 aprile 2025. Ha lamentato la mancata esecuzione della condanna al pagamento di euro 2.500,00, oltre oneri di legge. Ha sostenuto la competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.; l’inapplicabilità della sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, in quanto il credito azionato derivava direttamente dalla condanna alle spese di lite e non da una somma liquidata ai sensi della legge Pinto; nonché l’autonoma esecutività del capo della sentenza relativo alle spese e l’ammissibilità dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero della giustizia di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza da ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il pagamento di euro 2.500,00, oltre agli oneri di legge e agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla notificazione della sentenza da eseguire fino all’effettivo soddisfo. Per l’eventuale mancata ottemperanza, ha disposto sin d’ora la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Capo di gabinetto del Ministero dovrà nominare, su istanza del creditore insoddisfatto, un funzionario del Ministero quale commissario ad acta, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dall’insediamento e informare il giudice. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della parte della sentenza recante la condanna al pagamento delle spese di lite.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della competenza del Consiglio di Stato a decidere il giudizio di ottemperanza relativo alla propria sentenza.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dalla notificazione della sentenza da eseguire fino all’effettivo pagamento.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È ritenuto applicabile anche all’ottemperanza promossa per conseguire il pagamento delle spese di lite spettanti al difensore di soggetti titolari di crediti derivanti dall’irragionevole durata del processo; consente la designazione di un funzionario ministeriale quale commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    “Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”

    Il ricorrente ne aveva dedotto l’inapplicabilità, sostenendo che il credito azionato era costituito dalle spese di lite liquidate nella sentenza e non da una somma liquidata direttamente ai sensi della legge n. 89/2001; la sentenza accoglie comunque l’ottemperanza senza applicare tale sospensione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria del ricorrente; non costituisce la base sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Il capo di una sentenza amministrativa che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite costituisce un autonomo titolo esecutivo e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza anche indipendentemente dalla sorte della statuizione principale.
  • Quando l’amministrazione non esegue una condanna giudiziale al pagamento delle spese di lite, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato, comprensivo degli interessi legali decorrenti dalla notificazione della sentenza da eseguire fino al soddisfacimento del credito.
  • La disciplina relativa al commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata anche all’ottemperanza promossa dal difensore per ottenere il pagamento delle spese di lite riconosciute in una controversia riguardante crediti derivanti dall’irragionevole durata del processo.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può designare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore insoddisfatto e assegnandogli un termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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