Cassazione Penale, Sentenza n. 6930/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Consoli aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato la sua domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. I motivi di merito nel ricorso denunciavano violazione degli artt. 47 e 47-ter della legge 26/7/1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato l'assenza di altre pendenze penali, l'esito positivo dell'osservazione muraria e la valutazione dell'equipe scientifica che riteneva utile il progetto di inclusione sociale proposto dalla Caritas di Velletri. Un secondo motivo denunciava violazione di legge processuale e ulteriore vizio di motivazione per l'omessa considerazione del percorso di risocializzazione intrapreso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso (dichiarazione depositata il 13/01/2022 con firma autenticata dal difensore). La Corte ha quindi disatteso l'esame di merito e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente liquidata di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia è irrevocabile, recettizia e produce l'inammissibilità dell'impugnazione quando i requisiti formali sono rispettati.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter
I riferimenti agli artt. 47 e 47-ter erano parte delle censure del ricorrente (relativi ai presupposti per le misure alternative), ma la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito applicativo di tali norme perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia.
Codice di procedura penale, art. 589 (e artt. 581, 582, 583 richiamati)
La Corte ha interpretato e applicato l'art. 589 c.p.p. (con i richiami agli artt. 581-583) nel senso che la rinuncia all'impugnazione deve rispettare forme e termini per garantirne la sicura provenienza dall'interessato; nel caso specifico la rinuncia personale con firma autenticata e il deposito soddisfacevano i requisiti formali.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disciplinare le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende (equi liquidata in euro 500).
Giurisprudenza di legittimità (sentenze citate)
Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003
Richiamata per affermare il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che rende inammissibile l'impugnazione stessa quando le formalità previste sono rispettate.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è irrevocabile e, se fatta nelle forme previste (personale, con firma autenticata e regolarmente depositata), determina l'inammissibilità del ricorso senza esame di merito.
- Se si intende ottenere la revisione di un provvedimento di tribunale di sorveglianza (es. rigetto dell'affidamento in prova), non si deve rinunciare all'impugnazione; la rinuncia preclude ogni approfondimento sulla valutazione dei presupposti per le misure alternative.
- Le conseguenze procedurali della rinuncia comportano anche oneri economici (spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., versamento alla Cassa delle ammende), perciò valutare bene l'opportunità prima di rinunciare.
- Sui temi di merito relativi all'affidamento in prova, il giudice di merito valuta gravità del reato, carichi pendenti, condotta del detenuto e pareri dell'equipe di osservazione; tali elementi devono essere adeguatamente documentati in istruttoria per avere efficacia in sede di impugnazione.
- Se si ritiene che il giudice di primo grado abbia omesso di considerare elementi rilevanti (es. esito positivo dell'osservazione, percorsi di reinserimento), la strada corretta è proporre impugnazione e non rinunciarvi; in alternativa è possibile riproporre istanze al tribunale di sorveglianza se mutate le condizioni di fatto o di diritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6756/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6757/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6758/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6760/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2022 del 25/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →