Cassazione Penale, Sentenza n. 24994/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del GUP che aveva respinto la richiesta di revoca delle misure cautelari (obbligo di dimora e presentazione alla p.g.). Denuncia violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento dei fatti e omessa valutazione di documenti decisivi: sostiene che la sua posizione indiziaria è sovrapponibile a quella del coindagato Alabiso Salvatore (rimesso in libertà), che è cessato il rapporto di lavoro con la società Fato s.r.l. (escludendo il pericolo di reiterazione) e che vi sono state plurime revoche di misure nell'intero procedimento che avrebbero dovuto incidere sulla sua posizione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. In via preliminare la Corte ha ritenuto priva di effetti la rinuncia al ricorso depositata dal difensore per mancanza di procura speciale ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p. Sul merito dell'ammissibilità, il ricorso è stato dichiarato tardivo: il provvedimento impugnato era stato notificato il 12/03/2025; il termine di 10 giorni ex art. 311 c.p.p. è scaduto il 22/03/2025 (sabato) e il deposito è avvenuto il 24/03/2025. Inoltre il motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui, nell'appello avverso ordinanza su istanza di revoca/sostituzione di misura cautelare, il Tribunale non può riesaminare integralmente le condizioni legittimanti la misura, ma solo verificare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a fatti nuovi o già emersi idonei a modificare il quadro cautelare; il ricorrente non ha affrontato specificamente il percorso argomentativo del Collegio e le deduzioni erano generiche e scollegate dalle ragioni del provvedimento impugnato. Per l'inammissibilità, essendo esclusa l'assenza di colpa, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere effettuata dal difensore munito di procura speciale; in mancanza l'atto è privo di efficacia.
art. 311 comma 1 cod. proc. pen.
Fissa il termine di 10 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione del provvedimento; il ricorso depositato oltre il termine è inammissibile.
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello ex art. 310 (riesame/ordinanze cautelari) relativo alle ordinanze del GUP; nel contesto, il Tribunale di appello è limitato al controllo di correttezza giuridica e di valutazione di eventuali fatti nuovi.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione dei motivi di impugnazione: il ricorso deve contestare specificamente le ragioni del provvedimento impugnato.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per aspecificità del ricorso quando il motivo non confronta adeguatamente le argomentazioni del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e la misura sanzionatoria se il ricorso è inammissibile e non sussiste l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Verificare sempre i termini processuali: il ricorso per cassazione deve essere depositato entro 10 giorni dalla notificazione (art. 311 c.p.p.); il mancato rispetto del termine rende il ricorso inammissibile anche se il motivo fosse fondato.
- La rinuncia al ricorso in cassazione richiede procura speciale al difensore (art. 589 c.2 c.p.p.); una rinuncia effettuata senza tale procura è priva di effetti.
- Nei procedimenti cautelari l'appello avverso istanza di revoca/sostituzione è limitato: il giudice d'appello non riesamina integralmente la misura, ma valuta la correttezza giuridica e l'incidenza di fatti nuovi o non adeguatamente considerati che possano modificare le esigenze cautelari.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le ragioni del provvedimento impugnato; deduzioni generiche o aspecifiche comportano l'inammissibilità (art. 591 c.1 lett. c.).
- La mera allegazione di circostanze favorevoli (es. cessazione del rapporto di lavoro, liberazione di un coindagato) non è automaticamente idonea a far revocare una misura cautelare: occorre dimostrare in modo specifico come tali elementi incidono sulle esigenze cautelari rispetto alla posizione personale e alle condotte contestate.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non è dovuto a causa imputabile all'amministrazione della giustizia, possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre la possibilità di evitare il ricorso o perfezionarlo per non incorrere in sanzioni.
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