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Sentenza

Sentenza n. 2129/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, Commissione regionale per il patrimonio culturale in data 8 novembre 2024 con il quale è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 comma 3 lettera a), 13 e 45 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed intregrazioni il compendio immobiliare denominato “Ex chiesa di San Maurizio” in Comune di Treviglio e determinata al contempo una zona di tutela indiretta di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs n. 42/2004; per quanto occorrer possa, della Comunicazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia in data 7.7.2024 prot. n. 13760 di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 c. 3 lett) a, 13 e 14 e di tutela indiretta di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs n. 42/2004; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso al suddetto provvedimento e, in particolare, della Relazione Storico-scientifica a firma del Soprintendente arch. Luca Rinaldi allegata al provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202500512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di interesse culturale del compendio immobiliare denominato “Ex chiesa di San Maurizio” e contestuale imposizione di una zona di tutela indiretta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Ministero della Cultura che ha dichiarato di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), 13 e 45 del d.lgs. n. 42/2004, il compendio immobiliare denominato “Ex chiesa di San Maurizio” nel Comune di Treviglio, disponendo contestualmente una zona di tutela indiretta ai sensi degli artt. 45 e 46 del medesimo decreto legislativo. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, l'atto di comunicazione di avvio del procedimento e la relazione storico-scientifica allegata al provvedimento. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso, poiché il Collegio ha ritenuto di non dover procedere al loro esame in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti il 18 marzo 2026 con cui essi hanno affermato di non conservare interesse alla definizione del giudizio. Il Ministero della Cultura ha aderito alla dichiarazione, accettando la compensazione delle spese. Il Collegio non ha quindi esaminato la legittimità della dichiarazione di interesse culturale, della tutela indiretta, dell'avvio del procedimento o della relazione storico-scientifica. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel contesto della decisione assunta in forma semplificata o comunque senza esame del merito, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 10, comma 3, lettera a), 13 e 45 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Le norme costituiscono il fondamento del provvedimento ministeriale di dichiarazione dell'interesse culturale e della tutela indiretta, ma non sono state oggetto di scrutinio nel merito.

  • art. 46 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La norma è richiamata quale disciplina della tutela indiretta, il cui provvedimento non è stato esaminato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non conservare interesse alla definizione del giudizio, quando determini una sopravvenuta carenza di interesse e sia recepita dal giudice, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di procedere allo scrutinio nel merito dell'atto impugnato e dei relativi vizi.
  • La regolazione delle spese per compensazione può essere disposta quando le parti concordano sulla definizione del giudizio e sulla compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleVincoli e piani paesaggisticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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