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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32499/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Benevento contro un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione, fondata su 25 cartelle di pagamento e 13 avvisi di addebito per contributi dovuti alla Gestione Commercianti, per un importo complessivo di euro 51.045,00. L'opponente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e la decadenza dalla potestà impositiva. L'agente della riscossione ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione per alcune cartelle aventi natura tributaria, l'incompetenza per materia del giudice del lavoro per altre cartelle relative a sanzioni amministrative e l'incompetenza territoriale per gli avvisi di addebito Inps, sostenendo la competenza del Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, perché gli atti erano stati emessi da una sede Inps di Roma. Il Tribunale di Benevento ha invece dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Roma. Riassunta la causa, il Tribunale di Roma ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo applicabile il criterio della residenza dell'opponente e quindi competente il Tribunale di Benevento, poiché il ricorrente risiedeva in Pietrelcina.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato competente il Tribunale di Benevento. Ha ritenuto che l'opposizione riguardasse contributi dovuti alla Gestione Commercianti, quindi una controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo, soggetta alla competenza territoriale del tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c. Poiché era incontestato che l'opponente risiedesse nel Comune di Pietrelcina, la competenza apparteneva al Tribunale di Benevento. Trattandosi di regolamento di ufficio, la Corte non ha pronunciato sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 1, c.p.c.

    Per le controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo la competenza territoriale spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore.

  • art. 444, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dal Tribunale di Benevento per la dichiarazione di incompetenza territoriale; nel caso concreto la Corte ha però applicato il criterio del comma 1.

  • artt. 45 e 47 c.p.c.

    Norme che fondano il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale di Roma.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a obblighi contributivi dovuti da un lavoratore autonomo, la competenza territoriale del giudice del lavoro si determina in base al luogo di residenza dell'attore/opponente, non in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto impugnato.
  • L'opposizione a intimazione di pagamento fondata su avvisi di addebito relativi alla Gestione Commercianti rientra nella nozione di controversia previdenziale-contributiva soggetta al criterio speciale di competenza territoriale di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c.
  • Nel regolamento di competenza d'ufficio, se la Corte accoglie la richiesta e definisce il criterio di competenza, non provvede sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiCompetenza
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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