Cassazione Penale, Ordinanza n. 18704/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente e deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione, personalmente e senza difensore munito di iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza del 16 settembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva dichiarato inammissibile un precedente reclamo. La questione esaminata dalla Corte riguarda esclusivamente l'ammissibilità formale del ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, alla luce della disciplina degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla legge n. 103 del 2017.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la modifica del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
art. 613, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è condizione di ammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha introdotto l'onere di difesa tecnica specializzata per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di forma soggettiva della sottoscrizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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