Corte di giustizia, Ordinanza C-97/23
Ordinanza del presidente della Corte del 21 luglio 2023. — WhatsApp Ireland Ltd contro Comitato europeo per la protezione dei dati. — Impugnazione – Domanda d’intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Associazione di categoria – Rigetto. — Causa C-97/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Presidente della Corte respinge la domanda di intervento della CCIA nel procedimento di impugnazione proposto da WhatsApp Ireland contro un’ordinanza del Tribunale in materia di protezione dei dati. La Corte ribadisce i criteri applicabili alle associazioni di categoria: rappresentatività, tutela degli interessi dei membri, presenza di questioni di principio e incidenza considerevole sulla categoria. Nel caso concreto, la CCIA non ha provato che il settore ICT fosse colpito in modo qualitativamente diverso rispetto ad altri settori trattati dal RGPD, con conseguente rigetto dell’intervento e assorbimento della domanda di trattamento riservato.
Domanda di intervento di un’associazione di categoria nel giudizio d’impugnazione WhatsApp/EDPB: verifica dell’interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte.
La questione giuridica
Se la CCIA potesse essere ammessa ad intervenire nel giudizio d’impugnazione perché, quale associazione rappresentativa di imprese del settore ICT, dimostrava un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia; in particolare, se la causa sollevasse questioni di principio idonee a incidere in modo considerevole e qualitativamente diverso sugli interessi dei suoi membri rispetto ad altri settori.
Principio di diritto
Un’associazione di categoria può essere ammessa a intervenire solo se dimostra un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia; quando invoca la qualità di associazione rappresentativa, non basta che la causa tocchi il settore in cui operano i suoi membri o che sollevi una questione di principio astrattamente rilevante, ma occorre provare, con elementi obiettivi e credibili, che quel settore è interessato in modo qualitativamente diverso rispetto ad altri settori. Nel caso di specie, la CCIA non ha dimostrato che il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione fosse il settore interessato in modo specifico dalla questione sull’impugnabilità delle decisioni dell’EDPB adottate ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, sicché la domanda di intervento è stata respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 40, secondo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 131 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 56 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Domanda di intervento di un’associazione di categoria nel giudizio d’impugnazione WhatsApp/EDPB
L’ordinanza del Presidente della Corte del 21 luglio 2023 riguarda un’impugnazione proposta da WhatsApp Ireland Ltd. avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), adottata nell’ambito del meccanismo del RGPD relativo al trattamento transfrontaliero dei dati personali.
Fatti e procedimento
WhatsApp Ireland aveva impugnato davanti alla Corte l’ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 (T-709/21), con cui il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento della decisione dell’EDPB adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/679, in seguito a un’indagine della Data Protection Commission irlandese riguardante il trattamento transfrontaliero svolto dalla società nell’Unione europea.
Nel procedimento di impugnazione, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), associazione internazionale di imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, ha chiesto di intervenire a sostegno di WhatsApp Ireland ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte e dell’articolo 130 del regolamento di procedura. Le parti principali hanno poi chiesto il trattamento riservato di alcuni elementi degli atti nei confronti della CCIA.
Normativa rilevante
La Corte richiama le disposizioni sul diritto di intervento e sul regime processuale dell’impugnazione:
- articolo 40, secondo e terzo comma, dello Statuto della Corte;
- articoli 130, 131, 138, paragrafo 1, 184, paragrafo 1, e 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Sul piano sostanziale, la controversia è collegata al RGPD, in particolare:
- articolo 5;
- articolo 56;
- articolo 65, paragrafo 1, lettera a).
La CCIA invocava anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6 CEDU per sostenere che il diniego di intervento o, più in generale, la mancanza di un ricorso diretto avrebbero inciso sulla tutela giurisdizionale effettiva.
Criteri sull’"interesse alla soluzione della controversia"
La Corte ribadisce che l’interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, va valutato con riferimento all’oggetto della causa e alla decisione finale richiesta: deve essere diretto e attuale, e non limitarsi a un interesse per i motivi o gli argomenti.
Per le associazioni di categoria rappresentative, la giurisprudenza consente un approccio più ampio: esse possono intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere gli interessi collettivi dei membri. La Corte richiama i criteri consolidati:
- rappresentatività di un numero significativo di imprese del settore interessato;
- finalità statutaria di tutela degli interessi dei membri;
- presenza di questioni di principio che incidono sul funzionamento del settore;
- idoneità della decisione a incidere in misura considerevole sugli interessi dei membri.
Tuttavia, la Corte precisa che non basta affermare che la causa riguardi un settore in cui operano i membri dell’associazione, se la questione incide anche su molti altri settori. In tal caso, l’associazione deve dimostrare, sulla base di elementi obiettivi e credibili, che il proprio settore è colpito in un modo qualitativamente diverso rispetto agli altri.
Valutazione della domanda della CCIA
La CCIA sosteneva che:
- le decisioni dell’EDPB adottate ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del RGPD riguardano tipicamente il trattamento transfrontaliero dei dati svolto da società tecnologiche;
- la causa poneva la questione se una società destinataria della decisione del Comitato avesse diritto a contestarla direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione;
- negare il ricorso diretto avrebbe pregiudicato la tutela giurisdizionale effettiva.
La Corte riconosce che il procedimento ex articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD incide anche sul settore ICT, poiché i servizi di tali imprese comportano spesso trattamenti transfrontalieri di dati personali. Tuttavia, osserva che tali procedimenti possono riguardare tutti i settori economici in cui vi siano trattamenti significativi di dati personali in più Stati membri.
Secondo la Corte, la CCIA non ha dimostrato che il settore ICT fosse il settore interessato dalla questione di principio in modo specificamente diverso dagli altri settori: la questione sull’eventuale impugnabilità delle decisioni dell’EDPB ai sensi del RGPD avrebbe conseguenze trasversali per tutte le imprese che trattano dati personali in modo transfrontaliero, non solo per quelle tecnologiche.
Decisione
La Corte conclude che la CCIA non ha provato di avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto. La domanda di intervento è quindi respinta.
Poiché l’intervento è stato negato, la domanda di trattamento riservato formulata dalle parti principali nei confronti della CCIA è divenuta priva di oggetto. Quanto alle spese, la Corte dispone che la CCIA e l’EDPB sopportino ciascuno le proprie spese relative alla domanda di intervento.
Principio affermato
Per un’associazione di categoria, l’interesse alla soluzione della controversia non può essere desunto in modo astratto dalla mera appartenenza dei membri al settore coinvolto: occorre dimostrare che la pronuncia inciderà su quel settore in modo qualitativamente diverso rispetto ad altri settori parimenti toccati dalla normativa applicata. In mancanza di tale prova, l’intervento va respinto.
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