Cassazione Penale, Sentenza n. 30958/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi sono stati dichiarati inammissibili a seguito della rinuncia formale al ricorso effettuata dall'avvocato Gaetano Napolitano il 20/02/2023. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500, liquidata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha dunque esaminato nel merito i motivi di doglianza principali a seguito della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 13/09/2022 che aveva rigettato la loro istanza volta ad ottenere l'annullamento e/o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale del Giudice monocratico del 17/05/2006 (irrevocabile il 01/05/2008) per violazioni della normativa edilizia. In cassazione i ricorrenti sollevavano due motivi: (1) inosservanza della legge penale per non aver tenuto conto della pendenza di un giudizio amministrativo presso il TAR di Salerno (R.G. 1706/2018) ritenuto pertinente; (2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti a causa di errori materiali nella ricostruzione dei fatti prodromici.
Norme richiamate
Ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 13-09-2022
Il Tribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza dei ricorrenti di annullamento/sospensione dell'ordine di demolizione; la Corte di cassazione ha poi dichiarato inammissibili i ricorsi contro detta ordinanza in virtù della rinuncia dei ricorrenti
Sentenza del Giudice monocratico di Nocera Inferiore del 17-05-2006 (irrevocabile il 01-05-2008)
Provvedimento penale originario che ha accertato violazioni della normativa edilizia e ha legittimato l'emissione dell'ordine di demolizione eseguito dalla Procura; la sua esecutività è alla base dell'azione esecutiva contestata
Ricorso amministrativo presso il TAR di Salerno (R.G. 1706/2018)
Giudizio amministrativo pendente richiamato dai ricorrenti come rilevante per la vicenda; dalla sentenza di cassazione non è desumibile che tale pendenza abbia impedito l'esecuzione, e la questione non è stata decisa in cassazione perché i ricorrenti hanno rinunciato al gravame
Dichiarazione di rinuncia al ricorso dell'20-02-2023
Atto processuale che ha reso i ricorsi inammissibili e ha determinato la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende; la rinuncia è decisiva per la pronuncia sulla ammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso produce l'inammissibilità del gravame: se il ricorrente ritira il ricorso, la Corte non entra nel merito e dichiara il ricorso inammissibile.
- La pendenza di un giudizio amministrativo (es. ricorso al TAR) può essere invocata come elemento rilevante, ma perché incida sull'esecuzione o sul sindacato del giudice dell'esecuzione deve essere dedotta e affrontata tempestivamente; la semplice esistenza di un procedimento amministrativo non impedisce automaticamente l'esecuzione penale.
- Errori materiali o presunti travisamenti dei fatti devono essere efficacemente dimostrati nel motivo di impugnazione; tuttavia, se il ricorso è ritirato, tali censure non vengono valutate.
- La dichiarazione di rinuncia può comportare conseguenze economiche per il ricorrente, inclusa la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende, secondo la valutazione equitativa del giudice.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di valutare le istanze di sospensione/annullamento dell'esecuzione, ma le relative decisioni possono essere impugnate; l'esito dell'impugnazione dipende sia dalla fondatezza dei motivi sia dalla correttezza e tempestività delle azioni processuali dei ricorrenti.
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