Sentenza del 10/02/2016 n. 2605 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Ritardo nella fatturazione - Violazione di carattere formale - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo, da un lato, che il ritardo nella fatturazione delle operazioni imponibili verso la controllata T. s.r.l. costituisse una violazione meramente formale, non punibile poiché l'IVA era stata comunque versata, sebbene tardivamente. Dall'altro, ha contestato l'indeducibilità dell'extra premio corrisposto alla controllata, sostenendo che il costo fosse previsto da un contratto, rientrasse nell'autonomia imprenditoriale e fosse adeguatamente giustificato. Ha inoltre dedotto la violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che il ritardo nella fatturazione viola in modo sostanziale l'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché pregiudica l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, anche se non comporta omesso versamento dell'IVA. Pertanto, non si applica l'esimente prevista dall'art. 10 dello Statuto del contribuente. Le censure relative all'indeducibilità dell'extra premio sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400, oltre accessori ed eventuali somme prenotate a debito.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4
Il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
L'obbligo di emettere tempestivamente la fattura tutela anche la possibilità dell'Amministrazione di svolgere i controlli fiscali. La violazione è punibile anche quando l'IVA sia stata successivamente versata e non vi sia stata evasione d'imposta.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1
La violazione degli obblighi di fatturazione è sanzionabile; il ritardo non viene considerato una mera irregolarità priva di effetti quando incide sulle attività di controllo fiscale.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, Statuto dei diritti del contribuente
L'esimente per le violazioni meramente formali non opera quando l'irregolarità arreca pregiudizio all'esercizio dei controlli o incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo vigente ratione temporis
La deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all'attività d'impresa. Nel caso concreto, la contestazione è rimasta ferma in quanto la Corte di cassazione non ha riesaminato gli elementi di fatto valutati dai giudici di merito.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i poteri e i criteri dell'accertamento tributario; la sua applicazione concreta dipende dalla valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La Corte ha tuttavia escluso di poter rivalutare in cassazione l'adeguatezza delle prove e delle giustificazioni offerte dalla società.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non permette di sostituire la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione.
Massime di principio
- Il ritardo nell'emissione della fattura non è normalmente una violazione meramente formale: è sanzionabile anche se l'IVA viene versata integralmente e senza ritardi sostanziali, perché può ostacolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
- L'esimente prevista per le violazioni formali richiede cumulativamente che l'irregolarità non arrechi pregiudizio ai controlli e non incida sulla base imponibile o sul versamento del tributo.
- La tempestività della fatturazione deve essere dimostrabile mediante documentazione coerente, tracciabilità delle operazioni e corretta registrazione contabile.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione di contratti, documenti, antieconomicità o altri elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito; occorre denunciare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale ammissibile.
- Per sostenere la deducibilità di un costo infragruppo o di un premio a una società controllata non è sufficiente l'esistenza di un contratto: sono rilevanti anche l'inerenza, la concreta giustificazione economica, la congruità dell'operazione e la sua effettiva esecuzione.
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