Sentenza n. 842/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del decreto trasmesso con nota prot. DGPROF0045887-P-26/07/2024, emesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, “Curso Superior en Higiene Bucodental”, presso "CEU – Universidad San Pablo” di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 01/12/2022, all’espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Igienista dentale; - della nota del 15 luglio 2024 con la quale il Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N., ha richiesto a parte ricorrente di effettuare un’opzione di scelta tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, attraverso un apposito modulo; - del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all’articolo 16, comma 5, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del giorno 8 maggio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere l’annullamento o la riduzione della misura compensativa disposta nei suoi confronti, sulla base dei necessari parametri di proporzionalità e in relazione al complesso iter di studi già acquisito; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga in favore di parte ricorrente l’annullamento o la riduzione della misura compensativa assegnatale, nel rispetto dei parametri di proporzionalità, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha subordinato il riconoscimento in Italia di titoli professionali conseguiti in Spagna al superamento, alternativamente, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento di 18 mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Salute ha subordinato il riconoscimento in Italia dei titoli spagnoli di Técnico Superior en Higiene Bucodental e Curso Superior en Higiene Bucodental al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale relativa a discipline per complessivi 94 crediti oppure in un tirocinio di adattamento di 18 mesi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE, dell'art. 22 del d.lgs. 206/2007, dei principi europei di libera circolazione, concorrenza e iniziativa economica, della Convenzione di Lisbona, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che la misura fosse abnorme, poiché il percorso formativo spagnolo sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quello italiano e l'Amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente gli studi svolti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei considerando e dell'art. 14, commi 5 e 6, della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 3, par. 1, lett. c), 49, 52 e 56 TFUE, del principio di non discriminazione e proporzionalità, nonché difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, sostenendo che la misura compensativa costituisse una sostanziale e sproporzionata ripetizione del corso già frequentato. Il Ministero ha contestato le censure, rilevando la non sovrapponibilità dei percorsi formativi italiano e spagnolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando precedenti conformi della Sezione. Ha ritenuto che il decreto fosse adeguatamente motivato sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2024. La Conferenza aveva esaminato entrambi i titoli posseduti dalla ricorrente, la durata, i contenuti e l'impegno teorico-pratico del percorso spagnolo, confrontandoli con il corso universitario italiano. Sono state rilevate differenze sostanziali: il titolo spagnolo appartiene a un livello formativo corrispondente all'art. 11, lett. c), della direttiva 2005/36/CE, mentre la qualifica italiana corrisponde all'art. 11, lett. d); inoltre, il percorso spagnolo ha durata biennale e 2.000 ore complessive, mentre quello italiano è triennale e prevede 4.500 ore. Sono state altresì riscontrate carenze in discipline caratterizzanti e professionalizzanti, tra cui tecniche mediche applicate, odontostomatologia, scienze cliniche interdisciplinari e medicina legale, ritenute necessarie per le competenze preventive e cliniche proprie della professione in Italia. Il Collegio ha quindi escluso il difetto di istruttoria, il travisamento, l'illogicità e la sproporzione della misura compensativa. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale in tale Stato; il TAR ha ritenuto tale interpretazione rilevante anche per la fattispecie esaminata. La domanda risarcitoria, anche in forma specifica, è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a una misura compensativa quando emergano differenze sostanziali tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 22, comma 8-bis, d.lgs. 206/2007
È indicato dal giudice quale base normativa della decisione di imporre, in presenza di difformità formative sostanziali, un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.
art. 11, lettere c) e d), direttiva 2005/36/CE
Il diverso livello delle qualifiche professionali spagnola e italiana costituisce una delle difformità rilevanti ai fini della misura compensativa.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto mediante il richiamo all'istruttoria e alle valutazioni analitiche della Conferenza di servizi.
art. 30 c.p.a.
Costituiva la base della domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente, respinta in conseguenza della legittimità del provvedimento impugnato.
artt. 45 e 49 TFUE
Alla luce della pronuncia della Corte di giustizia richiamata dal TAR, non impongono allo Stato ospitante di considerare un titolo di formazione privo di riconoscimento legale e di carattere ufficiale nello Stato d'origine.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione può imporre una misura compensativa quando, sulla base di un confronto concreto tra i percorsi formativi, emergano differenze sostanziali di livello, durata, contenuti o competenze acquisite.
- La motivazione del provvedimento che impone una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento è adeguata quando dà conto dell'esame dei titoli prodotti, della durata e dei contenuti della formazione estera e delle specifiche carenze rispetto al percorso formativo nazionale.
- La valutazione tecnica della Conferenza di servizi sulle differenze tra percorsi formativi è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'arbitrarietà, del travisamento dei fatti o dell'errore istruttorio; non è sufficiente una contestazione generica della non sovrapponibilità dei percorsi.
- La differenza tra una formazione professionale non universitaria di durata biennale e una formazione universitaria triennale, accompagnata da un monte ore e da contenuti professionalizzanti significativamente inferiori, può giustificare una misura compensativa anche consistente in un tirocinio di adattamento di 18 mesi o in una prova attitudinale.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento professionale, un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e sia privo di carattere ufficiale nello Stato d'origine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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