Sentenza del 26/07/2021 n. 940 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava al Sig. "XX" la tassazione di euro 42.559,76 corrispondenti a rimborsi chilometrici erogati dalla "YY" Srl, ritenuti dalla stessa Agenzia non deducibili in capo alla società per mancanza di valida documentazione sulle trasferte; poiché la società non impugnò l'accertamento, l'Ufficio notificò l'avviso al Sig. "XX" imputando quei rimborsi a reddito di lavoro dipendente. Il ricorrente ha sostenuto che i rimborsi erano autorizzati, documentati con prospetti analitici basati sul tariffario ACI (sistema analitico) e quindi avevano natura restitutoria non imponibile; ha inoltre dedotto una presunta duplicazione d'imposta per ritenute già operate dalla società. L'Agenzia ha obiettato in primo luogo l'inammissibilità per essere questione già decisa nei confronti della società e, nel merito, l'insufficienza dei prospetti mensili a provare l'effettività delle trasferte, oltre a censurare la deducibilità del trasferimento domicilio-sede come spesa di trasferta.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto parzialmente l'appello del contribuente e ha riformato la decisione di primo grado: ha ritenuto sufficiente, per escludere la tassabilità dei rimborsi chilometrici per trasferte aziendali, la preventiva autorizzazione all'uso del mezzo proprio e la presentazione di prospetti analitici formulati in base al tariffario ACI conservati dalla società. Ha però stabilito che il trasferimento dal domicilio del Sig. "XX" alla sede della società (commuting) non è spesa di trasferta e quella parte deve essere recuperata a tassazione in capo al contribuente. L'eccezione sulla duplicazione d'imposta è stata respinta perché non risultava provato che il sostituto d'imposta avesse effettivamente versato le ritenute. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Tariffario ACI
L'ACI, entro il 30 novembre di ogni anno, formula un tariffario che il Ministero delle Finanze fa suo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dello stesso anno, tariffario che determina il costo chilometrico di tutti i tipi di vetture, tenendo in considerazione il costo del carburante, dell'usura dei pneumatici, delle manutenzioni, delle quote di ammortamento, della tassa automobilistica e dell'assicurazione.
L'adozione del tariffario ACI per il rimborso chilometrico consente di ricostruire il costo chilometrico e rende superflua la produzione di pezze giustificative per le voci già comprese nel costo chilometrico; è pertanto idoneo, insieme all'autorizzazione aziendale e ai prospetti analitici, a dimostrare l'effettività delle trasferte e l'esclusione dei rimborsi dal reddito.
Ministero delle Finanze - circolare n. 326/E del 23.12.1997
"relativamente all'indennità chilometrica per le trasferte fuori dal comune dove il dipendente ha la sede di lavoro, si precisa che, al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di un 'espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. È invece necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente ed al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione conservata dal datore di lavoro."
La circolare conferma che non occorre un'autorizzazione formale contenente ogni dato, ma è essenziale che l'importo sia determinato sulla base della percorrenza, del tipo di mezzo e del costo chilometrico ricostruito; questi elementi devono risultare dalla documentazione aziendale.
Ritenute IRPEF / addizionali (argomentazione fattuale)
La Corte ha richiamato il principio per cui la contestazione di duplicazione d'imposta richiede la prova documentale che il sostituto d'imposta abbia effettivamente versato le ritenute e le addizionali; in assenza di tale prova, non si può escludere l'obbligo fiscale del contribuente.
Massime di principio
- I rimborsi chilometrici per trasferte aziendali documentati con prospetti analitici basati sul tariffario ACI e autorizzati dall'azienda sono, di norma, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (natura restitutoria).
- Per i rimborsi calcolati con il tariffario ACI non è necessario produrre singole pezze giustificative per le voci già comprese nel costo chilometrico; è però essenziale che l'azienda conservi l'autorizzazione (anche non formalmente dettagliata) e i prospetti con percorrenze e veicolo utilizzato.
- Il tragitto quotidiano domicilio-sede (commuting) non costituisce spesa di trasferta e i rimborsi relativi devono essere inclusi nel reddito del percettore.
- L'onere della prova circa la deducibilità dei rimborsi grava sulla società (per la deduzione fiscale) e sul contribuente (per contestare la tassazione): la documentazione aziendale regolarmente conservata è determinante.
- Per evitare problemi di duplicazione d'imposta il contribuente deve dimostrare che il sostituto ha effettivamente operato e versato le ritenute; in mancanza di tale prova la contestazione dell'Ufficio può essere accolta.
- In pratica: prevedere e conservare autorizzazioni aziendali, prospetti analitici con date/percorrenze/targa/mezzo, registri viaggi e documentazione dei versamenti di ritenute per avere piena sicurezza fiscale.
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