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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22047/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso, proposto dal difensore comune, censurava: (1) con riferimento a Eduard Trushi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 649 c.p.p. e l'esistenza di un precedente giudicato (sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovigo) riguardante la sottrazione di documenti e danaro a Giorgio Traversi, che avrebbe comportato il divieto di nuovo giudizio sul medesimo fatto (bis in idem) per il capo 2 di imputazione; (2) con riferimento ad entrambi i fratelli, l'omessa riqualificazione delle condotte come furti in appartamento nonostante l'accertamento di modalità di intrusione compatibili con il furto. Il primo motivo sosteneva quindi l'esistenza del precedente giudicato e la conseguente preclusione per la condanna per ricettazione; il secondo chiedeva diversa qualificazione giuridica dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo in favore di Eduard Trushi: è stato accertato che esisteva una sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovigo (23/03/2021, irrevocabile 29/06/2021) che riguardava gli stessi documenti sottratti a Traversi e che, perciò, opera il precedente giudicato sul capo 2. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Eduard Trushi limitatamente al reato di ricettazione relativo al capo 2, e la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata rimessa alla Corte territoriale. Il secondo motivo (riqualificazione in furto in appartamento) è stato ritenuto reiterativo e relativo a valutazioni di merito già compiute dal giudice di appello, quindi insindacabile in questa sede. Il ricorso di Edmond Trushi è stato dichiarato inammissibile; per Edmond è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata solo per indicare la forma di svolgimento del procedimento; nessuna interpretazione sostanziale della norma nel merito della decisione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per eccepire nullità della sentenza in relazione alla presenza di un precedente giudicato; la Corte ha esaminato la questione come vizio procedurale collegato alla violazione del divieto di bis in idem.

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    Richiamato perché nella sentenza del Tribunale di Rovigo i fatti erano stati riqualificati ai sensi di tale norma; la Corte ha utilizzato tale dato per accertare la coincidenza degli oggetti materiali del reato (documenti sottratti) e quindi l'esistenza del giudicato.

  • Principio del "bis in idem" e giurisprudenza (Sez. II, n.21462 del 20/03/2019, Manco, Rv. 276532)

    La violazione del divieto del bis in idem configura un "error in procedendo" e la Cassazione può rilevarla e annullare senza rinvio quando la questione sia risolvibile con gli atti e documenti acquisiti, senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Se esiste una sentenza irrevocabile che riguarda i medesimi fatti e gli stessi beni, opera il precedente giudicato e il successivo accertamento della stessa fattispecie è precluso (divieto di bis in idem); il giudice di legittimità può annullare la decisione impugnata senza rinvio se la questione può essere risolta con gli atti già prodotti.
  • Per dimostrare la coincidenza tra procedimenti è fondamentale esaminare gli atti processuali (decreto di rinvio, sentenza irrevocabile, verbali di sequestro, elenchi reperti) che attestino l'identità dell'oggetto materiale del reato.
  • Le questioni di qualificazione giuridica delle condotte (es. riqualificazione in furto in appartamento) sono in gran parte valutazioni di merito; la Cassazione non riesamina libero facoltà probatoria del giudice di merito salvo vizi di motivazione o errori di diritto evidenti.
  • Se una delle imputazioni annullate incide sul complesso del trattamento sanzionatorio (ad es. era ritenuta la fattispecie più grave), la Corte territoriale deve rideterminare la pena complessiva; la Cassazione può rinviare per questa nuova determinazione.
  • Ricorsi che si limitano a chiedere diversa valutazione di fatti già appositamente motivati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili o rigettati in Cassazione; bisogna evidenziare vizi logico-giuridici o violazioni di norme sostanziali/procedurali per ottenere accoglimento.

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