Cassazione Penale, Sentenza n. 22047/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore comune, censurava: (1) con riferimento a Eduard Trushi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 649 c.p.p. e l'esistenza di un precedente giudicato (sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovigo) riguardante la sottrazione di documenti e danaro a Giorgio Traversi, che avrebbe comportato il divieto di nuovo giudizio sul medesimo fatto (bis in idem) per il capo 2 di imputazione; (2) con riferimento ad entrambi i fratelli, l'omessa riqualificazione delle condotte come furti in appartamento nonostante l'accertamento di modalità di intrusione compatibili con il furto. Il primo motivo sosteneva quindi l'esistenza del precedente giudicato e la conseguente preclusione per la condanna per ricettazione; il secondo chiedeva diversa qualificazione giuridica dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo in favore di Eduard Trushi: è stato accertato che esisteva una sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovigo (23/03/2021, irrevocabile 29/06/2021) che riguardava gli stessi documenti sottratti a Traversi e che, perciò, opera il precedente giudicato sul capo 2. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Eduard Trushi limitatamente al reato di ricettazione relativo al capo 2, e la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata rimessa alla Corte territoriale. Il secondo motivo (riqualificazione in furto in appartamento) è stato ritenuto reiterativo e relativo a valutazioni di merito già compiute dal giudice di appello, quindi insindacabile in questa sede. Il ricorso di Edmond Trushi è stato dichiarato inammissibile; per Edmond è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata solo per indicare la forma di svolgimento del procedimento; nessuna interpretazione sostanziale della norma nel merito della decisione.
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per eccepire nullità della sentenza in relazione alla presenza di un precedente giudicato; la Corte ha esaminato la questione come vizio procedurale collegato alla violazione del divieto di bis in idem.
art. 648, comma 2, cod. pen.
Richiamato perché nella sentenza del Tribunale di Rovigo i fatti erano stati riqualificati ai sensi di tale norma; la Corte ha utilizzato tale dato per accertare la coincidenza degli oggetti materiali del reato (documenti sottratti) e quindi l'esistenza del giudicato.
Principio del "bis in idem" e giurisprudenza (Sez. II, n.21462 del 20/03/2019, Manco, Rv. 276532)
La violazione del divieto del bis in idem configura un "error in procedendo" e la Cassazione può rilevarla e annullare senza rinvio quando la questione sia risolvibile con gli atti e documenti acquisiti, senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Se esiste una sentenza irrevocabile che riguarda i medesimi fatti e gli stessi beni, opera il precedente giudicato e il successivo accertamento della stessa fattispecie è precluso (divieto di bis in idem); il giudice di legittimità può annullare la decisione impugnata senza rinvio se la questione può essere risolta con gli atti già prodotti.
- Per dimostrare la coincidenza tra procedimenti è fondamentale esaminare gli atti processuali (decreto di rinvio, sentenza irrevocabile, verbali di sequestro, elenchi reperti) che attestino l'identità dell'oggetto materiale del reato.
- Le questioni di qualificazione giuridica delle condotte (es. riqualificazione in furto in appartamento) sono in gran parte valutazioni di merito; la Cassazione non riesamina libero facoltà probatoria del giudice di merito salvo vizi di motivazione o errori di diritto evidenti.
- Se una delle imputazioni annullate incide sul complesso del trattamento sanzionatorio (ad es. era ritenuta la fattispecie più grave), la Corte territoriale deve rideterminare la pena complessiva; la Cassazione può rinviare per questa nuova determinazione.
- Ricorsi che si limitano a chiedere diversa valutazione di fatti già appositamente motivati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili o rigettati in Cassazione; bisogna evidenziare vizi logico-giuridici o violazioni di norme sostanziali/procedurali per ottenere accoglimento.
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