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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-54/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 17 July 2024. — W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark BF BELFE – Genuine use of the mark – Partial revocation – Article 18(1), second subparagraph, point (b), and Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Affixing of the trade mark to goods or to the packaging thereof in the European Union solely for export purposes – Proof of genuine use – No purely internal use – Article 19 of Delegated Regulation (EU) 2018/625. — Case T-54/23

Giurisprudenza europea62023TJ0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rigetto della revoca del marchio BF BELFE per i capi di abbigliamento rimasti in tutela. Ha ritenuto provato l’uso genuino in Italia, valorizzando fatture, cataloghi, etichette, fotografie e documenti doganali, e ha escluso che si trattasse di mero uso interno. Ha inoltre confermato la legittimità dell’ammissione della prova supplementare depositata tardivamente dalla titolare del marchio.

Revoca parziale di un marchio UE per mancato uso: l’affissione del segno su prodotti fabbricati in Italia ed esportati in Cina può integrare uso genuino nell’Unione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento 2017/1001.

La questione giuridica

Nei motivi di ricorso la ricorrente contestava, primo, l’esistenza di un uso genuino del marchio UE BF BELFE per taluni capi di abbigliamento in classe 25, deducendo una erronea valutazione della prova quanto a tempo, luogo, natura e intensità dell’uso e sostenendo che si trattasse di uso puramente interno o comunque insufficiente; secondo, contestava la ricevibilità e l’utilizzabilità della prova depositata tardivamente ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato 2018/625, sostenendo che non fosse mera prova supplementare ma nuova prova diretta a dimostrare un fatto nuovo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che l’uso genuino di un marchio UE può essere provato anche quando il segno è apposto su merci prodotte nell’Unione e destinate esclusivamente all’esportazione, poiché l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento 2017/1001 considera tale apposizione come uso nell’Unione; non è necessario dimostrare la rivendita ai consumatori finali nel Paese di destinazione. Inoltre, la prova dell’uso può risultare dalla valutazione complessiva di documenti eterogenei, anche se alcuni sono non datati o fuori periodo, purché corroborino i documenti temporaneamente rilevanti, e l’EUIPO può prendere in considerazione prova supplementare tardiva quando integri elementi già prodotti e risulti pertinente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 19 regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 7, regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 97, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, regolamento di procedura del Tribunale

Revoca parziale del marchio UE BF BELFE per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di marchio dell’Unione europea. Oggetto del contenzioso è la prova dell’uso genuino del segno figurativo BF BELFE per taluni prodotti di abbigliamento in classe 25.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio UE n. 139840, successivamente rinnovato, era registrato per prodotti delle classi 18, 25 e 28. La ricorrente aveva chiesto la revoca totale del marchio per mancato uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. La Cancellation Division aveva revocato il marchio per la maggior parte dei prodotti, ma lo aveva mantenuto per alcune voci della classe 25, in particolare per abbigliamento femminile.

La commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo che la titolare avesse dimostrato un uso genuino mediante fatture, cataloghi, fotografie di capi con etichette e cartellini, documenti di spedizione e altri atti relativi a vendite effettuate dall’Italia verso la Cina.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente articolava due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 18 del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione della prova dell’uso genuino;
  • violazione dell’articolo 19 del regolamento delegato 2018/625, per aver l’EUIPO ammesso documenti depositati oltre il termine fissato.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama, in particolare, l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, che consente la revoca se il marchio non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per cinque anni consecutivi. Richiama inoltre l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), dello stesso regolamento, secondo cui l’affissione del marchio su merci o imballaggi nell’Unione, esclusivamente per l’esportazione, costituisce uso nell’Unione.

Sul piano probatorio il Tribunale ricorda che:

  • l’uso genuino va valutato in modo complessivo, senza richiedere una soglia quantitativa astratta;
  • non occorre che ogni prova indichi insieme tempo, luogo, natura e intensità dell’uso;
  • la prova deve essere concreta, oggettiva e sufficiente;
  • il regolamento delegato 2018/625 consente di considerare elementi integrativi tardivi, in base alla discrezionalità dell’EUIPO, se completano prove già prodotte e risultano pertinenti.

Valutazione del Tribunale sul tempo di uso

Il Tribunale ritiene corretta la valutazione della commissione di ricorso sulla collocazione temporale della prova. Le fatture del 2013, quelle del 2014-2016, i packing lists e il catalogo 2013 rientravano nel periodo rilevante, individuato tra il 28 marzo 2013 e il 27 marzo 2018. Il fatto che alcuni documenti fossero non datati o riferiti ad anni diversi non impediva di considerarli, insieme alle prove datate, come elementi corroboranti.

Il Tribunale sottolinea anche che non è necessario dimostrare un uso continuativo per tutto il quinquennio, ma solo un uso effettivo all’interno del periodo rilevante.

Valutazione del Tribunale sul luogo di uso e sull’asserito uso interno

Quanto al luogo di uso, il Tribunale osserva che le fatture mostrano merci fabbricate in Italia ed esportate in Cina, talvolta tramite la società italiana Pellbass. Poiché l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), considera uso nell’Unione l’affissione del marchio su merci destinate esclusivamente all’esportazione, non era necessario dimostrare la commercializzazione presso consumatori finali in Cina.

Il Tribunale respinge anche la tesi dell’uso puramente interno: non vi era prova che Pellbass appartenesse allo stesso gruppo della titolare, e dalle fatture emergeva una vera compravendita a favore di Pellbass, non un semplice transito logistico.

Valutazione del Tribunale sulla natura dell’uso

Il Tribunale conferma che l’insieme delle fatture, dei cataloghi e delle fotografie consentiva di stabilire che il marchio era usato come indicazione dell’origine التجارية dei prodotti. Il collegamento tra i documenti era reso possibile dai codici prodotto, presenti sulle fatture e corrispondenti a quelli riportati sui cartellini, sulle etichette e nel catalogo.

Le critiche della ricorrente circa presunte discrepanze tra composizione dei tessuti indicata in fattura e quella riportata sulle etichette sono ritenute irrilevanti o minimali e comunque non idonee a scardinare il valore probatorio complessivo.

Valutazione del Tribunale sull’intensità dell’uso

In merito all’estensione dell’uso, il Tribunale rileva che le fatture del 2013 dimostravano vendite di quantità non trascurabili di capi femminili, con ordini che andavano da 86 a 1.925 pezzi. Considerato il complesso delle prove, ciò bastava a dimostrare un’effettiva attività commerciale e non un uso meramente simbolico.

Prova supplementare tardiva ex articolo 19 del regolamento delegato 2018/625

Il secondo motivo è respinto. Il Tribunale osserva che i documenti depositati tardivamente non introducevano un fatto nuovo, ma completavano la prova già prodotta, chiarendo il nesso tra i prodotti fatturati e i capi recanti il marchio, oltre a contrastare l’argomento dell’uso interno. In tale contesto, la commissione di ricorso poteva legittimamente prendere in considerazione la prova ulteriore.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, condanna la ricorrente a sopportare quelle del presente giudizio. Precisa inoltre che le spese del procedimento dinanzi alla Cancellation Division non sono ripetibili nel giudizio dinanzi al Tribunale, mentre la sorte delle spese del procedimento amministrativo segue la decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europearevoca per mancato usoprova dell’uso genuinoesportazioni e uso nel mercato internoprocedimento dinanzi a euipo

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