Cassazione Penale, Sentenza n. 7799/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) nullità della procedura per omessa revoca del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato a causa dell'impossibilità di notificare il decreto al domicilio eletto, con invocazione dell'art. 460 c.p.p. e richiesta di annullamento della sentenza (anche con conseguenze sulla procedibilità e prescrizione); 2) censura sull'applicazione e motivazione in tema di circostanze attenuanti e quantificazione della pena (art. 62-bis e art. 133 c.p.), con deduzione che le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e ha confermato le conclusioni della Corte d'appello. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica al domicilio dell'imputato sia stata sanata dalla regolare notifica al difensore di fiducia che ha proposto opposizione, instaurando il giudizio ordinario (decreto di giudizio immediato poi notificato personalmente all'imputato), sicché non è ravvisata violazione delle prerogative difensive né obbligo di revoca del decreto penale e restituzione degli atti: tale restituzione sarebbe stata una indebita regressione del procedimento in contrasto con la ragionevole durata del processo (con richiamo a consolidata giurisprudenza). Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che la valutazione sulla sussistenza di attenuanti è giudizio di fatto proprio del giudice del merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua; la Corte di merito ha ritenuto ostative la gravità del reato (numero elevato di oggetti contraffatti) e la pericolosità sociale (assenza di attività lecita), motivazione ritenuta non illogica. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso non può formarsi valido rapporto di impugnazione e dunque non è possibile in cassazione dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione). Infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 460 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere che, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, il decreto doveva essere revocato e gli atti restituiti al pubblico ministero; la Corte ha ritenuto comunque sanata la nullità dalla notifica al difensore e dall'opposizione, escludendo l'obbligo di restituzione quando l'opposizione introduce il giudizio ordinario
art. 474, comma 2 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (merce contraffatta); è il capo d'imputazione per il quale l'imputato è stato dichiarato colpevole
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione contestato congiuntamente (o collegato) al 474; indicata nella sentenza di merito fra i reati per cui l'imputato è stato condannato
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti di particolare tenuità o rilevanza; la Corte ha ricordato che la loro sussistenza è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua
art. 133 cod. pen.
Regola le modalità di determinazione della pena; impugnato dal ricorrente in relazione al riconoscimento delle attenuanti, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito
art. 129 cod. proc. pen.
Regola le cause di non punibilità (tra cui la prescrizione); la Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce che in Cassazione si pronunci sulla prescrizione intervenuta dopo il giudizio di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- La notifica regolare al difensore di fiducia che propone opposizione al decreto penale può sanare la mancata notifica diretta all'imputato, perché l'opposizione introduce un autonomo giudizio ordinario e realizza il contraddittorio; pertanto non è sempre necessaria la revoca e la restituzione degli atti al PM.
- La decisione del giudice di merito sull'esistenza o meno di circostanze attenuanti è, di norma, una valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria; i profili di apprezzamento del disvalore (es. gravità del fatto, numero degli oggetti, assenza di attività lecita) sono legittimi motivi ostativi al riconoscimento delle attenuanti.
- La richiesta di revoca del decreto penale e la restituzione degli atti, una volta instaurato il giudizio ordinario per opposizione, può configurare un'indebita regressione procedimentale e confliggere con il principio della ragionevole durata del processo.
- Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non può pronunciarsi su questioni che richiedono l'esame di cause di estinzione o non punibilità sopravvenute (es. prescrizione intervenuta successivamente), per mancanza di valido rapporto di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso espone il ricorrente al pagamento delle spese e, in casi indicati, a somme a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazioni temerarie.
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