Cassazione Penale, Sentenza n. 11485/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale per non avere la Corte d'appello rilevato e dichiarato la causa estintiva del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di secondo grado. I fatti contestati risalgono al 9 marzo 2011; risultano periodi di sospensione incontestati per complessivi 315 giorni e un ulteriore periodo di sospensione ex lege di 64 giorni (dal 9/03/2020 al 11/05/2020). Tenuto conto delle interruzioni, il termine massimo di prescrizione era già decorso il 23 marzo 2022, prima della sentenza di appello del 28/06/2024. Inoltre la recidiva qualificata (art. 99, comma 3 c.p.) non può essere valorizzata in appello poiché il giudice di primo grado non l'ha riconosciuta né motivata e la parte pubblica non l'ha impugnata; pertanto non va conteggiata ai fini del computo dei termini di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette il ricorso per cassazione per eccepire la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, ha precisato che l'appello non era inammissibile e che la causa di estinzione doveva quindi essere immediatamente dichiarata. Data la natura non complessa della questione e il consolidamento dei principi giurisprudenziali, la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per motivi riguardanti violazione di norme di diritto sostanziale, inclusa l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non rilevata dal giudice di merito.
Richiamato nel quadro delle norme processuali applicabili al giudizio di cassazione (principio di devoluzione e limiti dell'esame); utilizzato nel richiamo alle regole di motivazione e rilevabilità.
Norma richiamata ai fini del computo dei termini di prescrizione e delle regole sulle sospensioni e interruzioni; la Corte ha calcolato la prescrizione tenendo conto delle sospensioni previste dalla legge.
art. 99, comma terzo, cod. pen.
Regola sulla recidiva qualificata: la Corte ha ritenuto che, se il giudice di primo grado non ha riconosciuto né motivato la recidiva e la pubblica accusa non l'ha impugnata, la recidiva non può essere fatta valere in appello ai fini del computo della prescrizione.
Norma sostanziale del reato di ricettazione (reato oggetto del capo B): la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, incidendo quindi sulla decisione relativa a tale fattispecie.
art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
Richiamati come norme che regolano il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto e le disposizioni transitorie sul procedimento (es. modalità di trattazione), posti a base della procedura applicata nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La prescrizione maturata prima della pronuncia impugnata può essere dedotta in cassazione e, se accertata, comporta l'obbligo di declarare l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- La Corte d'appello non può valorizzare o introdurre una recidiva non riconosciuta e non motivata dal giudice di primo grado se la pubblica accusa non ha proposto impugnazione; la recidiva non può essere utilizzata per allungare i termini di prescrizione in tali ipotesi.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere computate tutte le cause di sospensione previste dalla legge, incluse quelle 'ex lege' (es. sospensioni connesse a provvedimenti straordinari come nel periodo COVID), e tali periodi possono determinare l'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia di secondo grado.
- Se l'appello non è inammissibile e la prescrizione è sopravvenuta prima della decisione di secondo grado, il giudice d'appello è tenuto a pronunciare immediatamente la declaratoria di estinzione del reato, indipendentemente dall'esito del merito.
- Quando il tema è pacificamente risolto dalla giurisprudenza consolidata e la questione è di natura non complessa, la Corte di Cassazione può adottare una motivazione semplificata.
- La difesa dovrebbe sempre far valere e documentare nelle conclusioni di appello e, se necessario, in cassazione, la decorrenza e il computo delle sospensioni ai fini della prescrizione per ottenere la declaratoria di estinzione quando ne sussistono i presupposti.
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