Sentenza n. 2484/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento a) del decreto del Ministero della cultura n. 267 del 6.12.2024, notificato alla ricorrente in data 7.1.2025, con il quale il complesso immobiliare di proprietà della Ippolito Nievo S.p.a. denominato “Fabbricato viaggiatori e aree di pertinenza dell’ex Stazione Trastevere”, sito in Roma, piazza Ippolito Nievo, 46 è stato dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a) e dell’articolo 45 del d.lgs 42/2004 (doc. 1); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della relazione storico- artistica allegata al suddetto decreto di vincolo, della nota prot. 165184 del 31.5.2024 con cui il Ministero della cultura, con riferimento al cennato complesso immobiliare, ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42/2004, e per la tutela indiretta ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.lgs. 42/2004 (doc. 2); e della successiva nota del 3.7.2024 prot. n. 35865 dello stesso Ministero di controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione dell’interesse storico-artistico particolarmente importante e tutela indiretta del complesso immobiliare dell’ex Stazione Trastevere, nonché gli atti presupposti del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato il decreto del Ministero della cultura che aveva dichiarato il complesso immobiliare di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), e dell’art. 45 del d.lgs. 42/2004. Sono stati altresì impugnati la relazione storico-artistica, la comunicazione di avvio del procedimento e la nota ministeriale di controdeduzioni alle osservazioni della società. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la Soprintendenza speciale ha autorizzato, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004, alcuni interventi edilizi previsti dalla società per la ristrutturazione del complesso e ha prescritto sondaggi archeologici per gli interventi residui. La società, ritenendo venuto meno il proprio interesse alla decisione, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione chiara e inequivoca della società di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente al rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza per alcuni interventi edilizi e alla disciplina degli interventi restanti mediante prescrizione di sondaggi archeologici. In applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esame del merito delle censure rivolte contro il vincolo culturale e gli atti del relativo procedimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione chiara e inequivoca della parte ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004
interesse storico-artistico particolarmente importante
È richiamato quale base normativa della dichiarazione ministeriale di interesse culturale, ma il giudice non ne esamina il merito.
art. 45 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base normativa del decreto impugnato, senza esame della legittimità sostanziale della tutela.
art. 21 d.lgs. 42/2004
autorizzazione all’esecuzione di interventi
L’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per alcuni interventi edilizi è indicata come circostanza determinante per il sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara in modo chiaro e inequivoco il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un provvedimento amministrativo favorevole rispetto all’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto originariamente impugnato, se il ricorrente la riconosce espressamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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