Cassazione Penale, Sentenza n. 24733/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. I motivi di ricorso deducono: (1) violazione di legge processuale e omessa motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello, avendo ribaltato l'esito assolutorio di primo grado e ritenendo decisiva prova dichiarativa, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria ex art. 603, co. 3-bis c.p.p.; (2) insufficiente "motivazione rafforzata" tipica della sentenza riformatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che, anche accogliendo le censure procedurali, il ricorrente non otterrebbe vantaggio sostanziale perché la sentenza impugnata ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 28954/2017) secondo cui la causa estintiva della prescrizione prevale sulla nullità predibattimentale salvo che l'innocenza dell'imputato sia evidente; ha inoltre ricordato che l'imputato può rinunciare alla prescrizione (art. 157, comma 7 c.p.) se vuole ottenere una pronuncia di merito. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute dalla parte civile (liquidazione non completa nel testo).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. L. 176/2020
Autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (contesto procedurale straordinario adottato nel procedimento).
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Indicano i motivi di impugnazione in Cassazione invocati dal ricorrente: violazione di norme processuali e omessa o insufficiente motivazione.
art. 603, co. 3-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione istruttoria in appello quando il giudice di secondo grado modifica l'esito assolutorio di primo grado; il ricorrente sostiene che questa rinnovazione fosse dovuta, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse rispetto all'esito finale per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce l'effetto della sentenza predibattimentale e la regola che, se la prova dell'innocenza è evidente, la Corte di Cassazione deve assolvere nel merito; richiamato per distinguere i casi in cui l'annullamento formale richiederebbe un diverso approdo.
Sentenza Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017 (Rv. 269810)
Principio che, in presenza di sentenza d'appello predibattimentale che dichiara la prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta quando non sussiste l'evidenza dell'innocenza dell'imputato; fondamento della decisione di inammissibilità per carenza di interesse.
art. 157, comma 7, cod. pen.
Riconosce la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere una valutazione di merito della propria posizione; indicata dalla Corte come strumento per chi voglia contestare la decisione sostanziale e ottenere l'accertamento nel merito.
Sez.3, n. 15218 del 20/10/2016 (Rv. 269486) e Sez.1, n. 574 del 09/07/2019 (Rv. 278492)
Giurisprudenza citata a supporto dell'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità poiché l'esito può incidere sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno (aspetto della responsabilità civile).
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, il ricorrente può essere privo di interesse a impugnare vizi formali della decisione se l'annullamento non produca un effettivo vantaggio sostanziale (cioè la rimozione della prescrizione).
- La dichiarazione di prescrizione può prevalere sulla nullità predibattimentale a meno che non sia ampiamente dimostrata l'"evidenza" dell'innocenza: in tale ipotesi la Corte di Cassazione dovrebbe assolvere nel merito.
- Se si cerca davvero una valutazione di merito (e non solo la rimozione di un vizio formale), l'imputato ha la possibilità di rinunciare alla prescrizione per impedire che l'estinzione del reato pregiudichi l'accertamento della responsabilità penale.
- Le doglianze processuali relative a omissioni istruttorie (es. mancata rinnovazione della prova dichiarativa) sono meno efficaci quando il risultato pratico dell'annullamento sarebbe comunque l'inesistenza di un vantaggio per il ricorrente; la valutazione di interesse è cruciale in Cassazione.
- La parte civile conserva interesse a partecipare al giudizio di legittimità anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, perché l'esito può influire sull'accertamento della responsabilità civile e sul diritto al risarcimento del danno.
- In casi simili è importante valutare strategicamente se puntare su rimedi formali (annullamento per vizi procedurali) o su mosse sostanziali (rinuncia alla prescrizione o produzione di elementi che rendano evidente l'innocenza).
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