Cassazione Penale, Ordinanza n. 19490/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per due episodi di furto in abitazione aggravati. Con l'unico motivo ha denunciato mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità penale, contestando il valore probatorio degli elementi posti a suo carico e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo articolato mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione impugnata è immune da vizi logici o giuridici. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6402/1997 Sez. U, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
È richiamato il principio per cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, perché la loro valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente e privo di illogicità le ragioni del convincimento sulla responsabilità, il ricorso che contesti solo il peso attribuito alle prove tende a essere dichiarato inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sugli elementi di fatto, essendo preclusa una "rilettura" delle prove.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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